ATTI SESSUALI CON MINORENNE

Il reato di atti sessuali con minorenne è previsto nell'art. 609 quater, c.p., secondo il quale: "soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis (reclusione da 5 a 10 anni) chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni 14; 2) non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza (comma I). Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni 16, è punito con la reclusione da 3 a 6 anni (comma II). Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni 13, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a 3 anni (comma III). Nei casi di minore gravità, la pena è diminuita fino a due terzi (comma IV). Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni 16 (comma V)".