INDAGINI PRELIMINARI

Le indagini preliminari rappresentano la prima fase del procedimento penale: iniziano nel momento in cui una notitia criminis viene portata a conoscenza del pubblico ministero o della polizia giudiziaria (che ha l'obbligo di riferirla immediatamente al primo) e terminano quando il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede ed ottiene l'archiviazione del procedimento; le indagini preliminari, in particolare, consistono in investigazioni effettuate dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, al fine di ricercare e assicurare fonti di prova e verificare se sussistono o meno le condizioni per l'esercizio dell'azione penale (artt. 326-415, 415 bis, c.p.p.; D.L. 8.6.1992, n. 306, conv. in L. 7.8.1992, n. 356; L. 16.12.1999, n. 479).