Superbonus 110%: è possibile anche per il condominio "minimo"?

Per l'Agenzia delle entrate è ammissibile purché i lavori vengano eseguiti su parti comuni dell'edificio.



Con la risposta n. 196 ad istanza di interpello sul Superbonus e interventi di ristrutturazione per la riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico realizzati su un "condominio minimo" (composto da due edifici) - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), l'Agenzia delle Entrate chiarisce la possibilità di accere a tali benefici fiscali anche in favore del condominio minimo.

In presenza di un "condominio minimo", ovvero di edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione degli articoli che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell'amministratore (nonché l'obbligo da parte di quest'ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).

Al fine di beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti.

Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio. Per quanto riguarda l'individuazione delle parti comuni interessate dall'agevolazione, è necessario far riferimento all'articolo 1117 c.c., ai sensi del quale sono parti comuni, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate, nonché le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

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