Coronavirus. Sospensione versamenti e adempimenti tributari.

Decreto di sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari.



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, e ritenuta di esercitare il potere previsto dall'art. 9 comma 2 della L. n. 212/2000, a favore dei contribuenti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all'allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 ha emanato il decreto per la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari.

Soggetti beneficiari della sospensione.

I termini dei versamenti e degli adempimenti tributari sono sospesi nei confronti:

- delle persone fisiche che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all'allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;

-dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all'allegato 1) predetto.

I sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Conuni predetti non operano le ritenute alla fonte per il periodo di sospensione indicato; la sospensione si applica alle ritenute di cui agli artt. 23,24,29 del DPR 29 settembre 1973 n.600 e succ. mod.

Oggetto della sospensione.

Oggetto della sospensione sono i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emessi dagli agenti di riscossione, nonchè dagli atti previsti dall'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. 

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successico al termine del periodo di sospensione.

 

 

 

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