In arrivo la riforma per giudici onorari e giudici di pace: cosa cambierà?

Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare la figura del giudice onorario e quella del giudice di pace. G.U. n. 99 del 29 aprile 2016.



Il 29 aprile 2016 è stata pubblicata la Legge 28 aprile 2016 n. 57 per la delega al Governo in materia di riforma organica della magistratura onoraria e di giudici di pace.

La Legge delega chiede di:

a) prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;

b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica;

c) disciplinare i requisiti e le modalita' di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;

d) operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilita' all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;

e) disciplinare le modalita' di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica;

f) disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico;

g) regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;

h) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;

i) regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio;

l) regolamentare la responsabilita' disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione;

m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari;

n) prevedere i criteri di liquidazione dell'indennita';

o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale;

p) ampliare, nel settore penale, la competenza dell'ufficio del giudice di pace, nonche' ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equita';

q) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi;

r) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma;

s) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

  • I giudici onorari di pace.

Inoltre per l'adozione dei decreti il Governo dovrà attenersi a superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell'ufficio del giudice di pace prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente di ciascun ufficio del giudice di pace.

Ed inoltre:

- prevedere che il magistrato requirente onorario sia inserito in un'articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari», costituita presso l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

- prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei vice procuratori onorari e li ripartisca tra le procure della Repubblica, tenendo conto anche della pianta organica dei magistrati professionali.

- disciplinare i requisiti e le modalita' di accesso alla magistratura onoraria.

  • Quali saranno quindi i requisiti per l'accesso alla magistratura onoraria?

I requisiti per l'accesso alla magistratura onoraria presumibilmente saranno quelli:

1) della cittadinanza italiana;

2) del possesso dei diritti civili e politici;

3) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione;

4) della onorabilita', anche con riferimento alle sanzioni disciplinari eventualmente riportate;

5) della idoneita' fisica e psichica;

6) dell'eta' non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni;

7) della professionalita';

8) dell'aver conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

  • Saranno previsti titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario?

Sì, il Governo dovrà altresì prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore:

1) di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario;

2) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato;

3) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio;

4) di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le universita'.

  • Sarà prevista anche una preferenza di anzianità professionale?

Sì, a parita' di titolo preferenziale avrà precedenza chi ha la piu' elevata anzianita' professionale e che, in caso di ulteriore parita', abbia la precedenza chi ha minore eta' anagrafica.

  • ?Ulteriori preclusioni?

Sì ci saranno ulteriori preclusioni:

prevedere che la nomina a magistrato onorario sia preclusa per i soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti, risultano collocati in quiescenza e attribuire alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario la competenza ad emettere il bando del concorso per titoli per l'accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare, previa acquisizione del parere dell'organo istituzionale al quale l'istante risulti eventualmente iscritto, le domande e, all'esito, a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le proposte di ammissione al tirocinio sulle quali delibera il Consiglio superiore medesimo.

  • Per quanto concerne i tirocini?

?Dovrà inoltre essere disciplinata la durata e le modalita' di svolgimento del tirocinio presso un magistrato professionale affidatario, stabilendo che nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma di indennita' e che, all'esito, la sezione autonoma del Consiglio giudiziario formuli un giudizio di idoneita' e proponga una graduatoria degli idonei per la nomina a magistrati onorari.

La nomina del magistrato onorario sia di competenza del Ministro della giustizia, che provvede in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sull'idoneita' ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie.

Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

1) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonche' i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

2) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

3) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

5) coloro che svolgono abitualmente attivita' professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o societa' di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attivita' nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

  • Gli avvocati potranno esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense?

No. Gli avvocati non potranno esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della societa' tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.

Ed inoltre prevdere che:

- gli avvocati che esercitano la propria attivita' professionale nell'ambito di societa' o associazioni tra professionisti non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la societa' o l'associazione forniscono i propri servizi; prevedere che non costituisca causa di incompatibilita' l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonche' davanti alle commissioni tributarie;

- gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possano esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possano rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.

  • Tale divieto si appliccherà anche agli associati di studio?

Sì, il divieto si applicherà anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della societa' tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

  • Nuova struttura organizzativa.

Nella delega è previsto che, con riferimento alle modalita' di impiego dei magistrati onorari all'interno della procura della Repubblica, il Governo si attenga  ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituire presso l'ufficio della procura della Repubblica una struttura organizzativa mediante l'impiego di vice procuratori onorari, del personale di cancelleria e di coloro che svolgono il tirocinio formativo presso il predetto ufficio ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, e dell'articolo 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) prevedere che ai vice procuratori onorari inseriti, con provvedimento del procuratore della Repubblica, nella struttura organizzativa possano essere assegnati i seguenti compiti:

1) coadiuvare il magistrato professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per lo svolgimento da parte di quest'ultimo delle proprie funzioni;

2) svolgere le attivita' e adottare i provvedimenti che, in considerazione della loro semplicita' e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede, possono essere delegati ai vice procuratori onorari; di regola non possono essere delegati, salvo tipologie di reati da individuare specificamente, anche in considerazione della modesta offensivita' degli stessi, la richiesta di archiviazione, la determinazione relativa all'applicazione della pena su richiesta e i provvedimenti di esercizio dell'azione penale; prevedere che il magistrato professionale stabilisca le direttive generali cui il vice procuratore onorario deve attenersi nell'espletamento dei compiti delegati e che quest'ultimo, quando non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformita' alle direttive ricevute, possa chiedere che l'attivita' o il provvedimento siano compiuti dal magistrato professionale titolare del procedimento.

  • Natura temporanea dellì'incarico.

Dovrà essere attribuita all'incarico di magistrato onorario natura imprescindibilmente temporanea e disciplinarne la durata massima per un periodo non superiore a quattro anni.

Dovrà inoltre essere previsto che alla scadenza del periodo il magistrato onorario possa essere confermato nell'incarico per un altro quadriennio in caso di accertata idoneita' a svolgere le funzioni sulla base dei criteri individuati nell'esercizio della delega di cui alla presente legge, e sempre che non abbia riportato piu' sanzioni disciplinari o la sanzione disciplinare della sospensione.

Dovrà inoltre essere previsto che la durata dell'incarico di magistrato onorario non possa superare gli otto anni complessivi e che nel computo siano inclusi gli anni comunque svolti quale magistrato onorario nel corso dell'intera attivita' professionale.

  • Altre novità all'orizzonte...

- I giudici onorari di pace nel corso dei primi due anni dell'incarico possono svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo.

- Saranno i decreti attuativi a prevedere inoltre che ai magistrati onorari confermati per due quadrienni sia riconosciuto un titolo di preferenza a parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.

- L'incarico comunque cesserà al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

- L'indennità dei magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile.

- La dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attivita' agli stessi demandati, gli obiettivi e i criteri di liquidazione delle indennita' saranno stabiliti in modo da assicurare la compatibilita' dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attivita' lavorative.

- I giudici onorari di pace dovranno partecipare alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche piu' rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, e che alle predette riunioni partecipino anche i giudici professionali.

- i vice procuratori onorari parteciperanno alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche piu' rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, e che alle predette riunioni partecipino anche i magistrati professionali.

  • Quali saranno quindi le cause di competenza del giudice di pace?

Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, in particolare estendendo, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equita' ed attribuendo alla competenza dell'ufficio del giudice di pace:

a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;

b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessita' quanto all'attivita' istruttoria e decisoria;

c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessita' quanto all'attivita' istruttoria e decisoria;

d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;

e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;

f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessita' quanto all'attivita' istruttoria e decisoria;

g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o piu' giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull'attivita' dei giudici onorari di pace;

h) i procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626 e 651 del codice penale, nonche' per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice penale e per quelle previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

  • Quali sono i casi di incompatibilità?

Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

a) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonche' i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attivita' professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o societa' di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attivita' nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della societa' tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.

Gli avvocati che esercitano la propria attivita' professionale nell'ambito di societa' o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la societa' o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilita' l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonche' davanti alle commissioni tributarie.

Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.

Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della societa' tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

 I giudici di pace che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinita' fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.

Il giudice di pace non puo' ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorita' giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie. 

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