Art. 1590 Codice Civile. Restituzione della cosa locata.

1590. Restituzione della cosa locata.

Il conduttore deve restituire [c.c. 1591] la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto [c.c. 1575, n. 1].

In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.

Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà [c.c. 1609].

Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate [c.c. 1182].