Art. 1175 Codice Civile. Comportamento secondo correttezza.

1175. Comportamento secondo correttezza.

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza [in relazione ai principi della solidarietà corporativa], [artt. 1206, 1227, 1337, 1339, 1358, 1366, 1375, 1391, 1460, 2598, n. 3 c.c.] (1).

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(1) Inciso abrogato ai sensi dell'art. 3, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.