Art. 12 Codice Civile. Persone giuridiche private.

12. Persone giuridiche private.

[Le associazioni, le fondazioni [art.14 c.c.] e le altre istituzioni di carattere privato [art. 863 c.c.] acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento [c.c. 15, 33, 41, 2570] concesso con decreto del Presidente della Repubblica [c.c. 600, 786, 977] (1).

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto [disp. att. c.c. 1, 2] (2)] (3).

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(1) Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato. Per quanto concerne la costituzione dei Fondi pensione come soggetti dotati di personalità giuridica, vedi l'art. 4, commi 1 e 4, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

(2) Vedi, anche, l'art. 14, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 di attuazione della delega di cui all'art. 1, L. 22 luglio 1975 n. 382, sull'ordinamento regionale e l'organizzazione della pubblica amministrazione.

(3) Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. L'art. 1 dello stesso decreto ha così disposto: «Art. 1. Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica. 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture. 2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda. 3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. 4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda. 5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione. 6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata. 7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda. 8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni. 10. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.».