Art. 11 Codice Civile. Persone giuridiche pubbliche.

11. Persone giuridiche pubbliche.

Art. 12 Codice Civile. Persone giuridiche private.

[Le associazioni, le fondazioni [art.14 c.c.] e le altre istituzioni di carattere privato [art. 863 c.c.] acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento [c.c. 15, 33, 41, 2570] concesso con decreto del Presidente della Repubblica [c.c. 600, 786, 977] (1).

Art. 13 Codice Civile. Societą .

Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V [artt.2200, 2247, 2642 c.c.; art. 99 disp. att. c.c.].

Art. 14 Codice Civile. Atto costitutivo.

Le associazioni e le fondazioni [art. 12, 28, 33 c.c.; art. 2 disp. att. c.c.] devono essere costituite con atto pubblico [artt. 16, 33, 1350, n. 13, 2699 c.c.].

Art. 15 Codice Civile. Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento [art. 12 c.c.] ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta [artt. 786, 2331c.c.].

Art. 16 Codice Civile. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.

L'atto costitutivo e lo statuto [artt. 14, 23, 24, 27, 34 c.c.] devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, [c.c. 46], nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione [artt. 25, 28 c.c.]. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

Art. 17 Codice Civile. Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, ereditą  e legati.

[La persona giuridica non può acquistare beni immobili [art 812 c.c.], né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati [art. 649 c.c.] senza l'autorizzazione governativa [artt. 473, 782 c.c.] (2).

Art. 18 Codice Civile. Responsabilitą  degli amministratori.

Gli amministratori [artt. 33, 34 c.c.] sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato [art. 1710 c.c.]. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso [artt. 22, 25, 29, 2260, 2392, 2941, n. 7 c.c.].

Art. 19 Codice Civile. Limitazioni del potere di rappresentanza.

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza [artt. 25, 34, 1387, 1396, 2193, 2207, 2298, 2384 c.c.].

Art. 20 Codice Civile. Convocazione dell'assemblea delle associazioni.

L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio [art. 2364, n. 1 c.c.].

Art. 21 Codice Civile. Deliberazioni dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati [art. 2368 c.c.]. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti [art. 2369 c.c.]. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità [art. 22 c.c.] gli amministratori non hanno voto [art. 2373 c.c.].

Art. 22 Codice Civile. Azioni di responsabilitą  contro gli amministratori.

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti [art. 18 c.c.] sono deliberate dall'assemblea [artt. 21, 2393 c.c.] e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori [artt. 25, 29, 2941, n. 7 c.c.].

Art. 23 Codice Civile. Annullamento e sospensione delle deliberazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto [art. 16 c.c.] possono essere annullate, su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero [artt. 25, 1109, 1137, 2377 c.c.; art. 69 c.p.c.].

Art. 24 Codice Civile. Recesso ed esclusione degli associati.

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto [artt. 16, 2284, 2322 c.c.].

Art. 25 Codice Civile. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni.

L'autorità governativa (1) esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni [art. 16 c.c.]; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume [art. 31 preleggi]; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

Art. 26 Codice Civile. Coordinamento di attivitą  e unificazione di amministrazione.

L'autorità governativa (1) può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore [c.c. 28].

Art. 27 Codice Civile. Estinzione della persona giuridica.

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto [art. 16 c.c.], la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile [artt. 28, 2272, n. 2 c.c.].

Art. 28 Codice Civile. Trasformazione delle fondazioni.

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa (1), anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore [artt. 16, 26, 27 c.c.; art. 10 disp. att. c.c.].

Art. 29 Codice Civile. Divieto di nuove operazioni.

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica [art. 27 c.c.] o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima [art. 21 c.c.]. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale [artt. 18, 22, 33, 1292, 2279, 2449 c.c.].

Art. 30 Codice Civile. Liquidazione.

Dichiarata l'estinzione della persona giuridica [art. 27 c.c.] o disposto lo scioglimento dell'associazione [artt. 21, 34 c.c.], si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice [art. 31 c.c.; art. 11disp. att. c.c.] (1).

Art. 31 Codice Civile. Devoluzione dei beni.

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione [art. 30 c.c.], sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto [art. 16 c.c.].

Art. 32 Codice Civile. Devoluzione dei beni con destinazione particolare.

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente [c.c. 16], l'autorità governativa (1) devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi [artt. 28, 31, 42 c.c.; art. 15 disp. att. c.c.].

Art. 33 Codice Civile. Registrazione delle persone giuridiche.

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Art. 34 Codice Civile. Registrazione di atti.

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Art. 35 Codice Civile. Disposizione penale.

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte [dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice,] (1) sono puniti con l'ammenda da euro 10 a euro 516 (2).

Art. 36 Codice Civile. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche [artt. 12, 600 c.c.] sono regolati dagli accordi degli associati.

Art. 37 Codice Civile. Fondo comune.

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione [art. 38 c.c.]. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso [art. 24 c.c.].

Art. 38 Codice Civile. Obbligazioni.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune [art. 37 c.c.]. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [art. 1292 c.c.] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione [artt. 33, 41, 2267, 2317, 2320, 2331, 2508, 2615 c.c.].

Art. 39 Codice Civile. Comitati.

I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

Art. 40 Codice Civile. Responsabilitą  degli organizzatori.

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente [art. 1292 c.c.] della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Art. 41 Codice Civile. Responsabilitą  dei componenti. Rappresentanza in giudizio.

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica [art. 12 c.c.], i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente [art. 1292 c.c.] delle obbligazioni assunte [artt. 33, 38, 2267, 2291, 2317, 2320, 2331, 2508, 2615 c.c.]. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Art. 42 Codice Civile. Diversa destinazione dei fondi.

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione [artt. 31, 32 c.c.].

Art. 42 bis codice civile. Trasformazione, fusione e scissione.

42 bis. Trasformazione, fusione e scissione (1).