Art. 1201 Codice Civile. Surrogazione per volontà  del creditore.

1201. Surrogazione per volontà del creditore.

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo [art. 1180 c.c.], può [art. 1202 c.c.] surrogarlo nei propri diritti [artt. 754, 756, 2843 c.c.]. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.