Art. 1218 Codice Civile. Responsabilitą  del debitore.

1218. Responsabilità del debitore.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione [art. 1382 c.c.] dovuta [art. 1453 c.c.] è tenuto al risarcimento del danno [artt. 1192, 1197, 1223 c.c.], se non prova [artt. 1673, 1681, 1784, 1787, 1805, 2697 c.c.] che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile [artt. 1176, 1221, 1223, 1229, 1256, 1257, 1337, 1557, 1588, 1673, 1681, 1693, 1821, 2037, 2175 c.c.] (1).

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(1) Vedi anche l'art. 160 disp. att. c.c.