Art. 1220 Codice Civile. Offerta non formale.
1220. Offerta non formale.
Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta [artt. 1208, 1460 c.c.], anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo [artt. 1206, 1214 c.c.], a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo [artt. 1181, 1222 c.c.].