Art. 1223 Codice Civile. Risarcimento del danno.

1223. Risarcimento del danno.

Il risarcimento del danno per l'inadempimento [artt. 1480, 1483 c.c.] o per il ritardo [art. 1218 c.c.] deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno [art. 1518 c.c.], in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta [artt. 1382, 1385, 1453, 1494, 1515, 1516, 1526, 1662, 1696, 1905, 2057, 2058, 2059 c.c.].