Art. 1243 Codice Civile. Compensazione legale e giudiziale.

1243. Compensazione legale e giudiziale.

La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili [artt. 1244, 1824 c.c.].

Se il debito opposto in compensazione non è liquido [art. 1252 c.c.] (1) ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione [art. 35 c.p.c.].

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(1) Vedi anche l'art. 56, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).