Art. 1283 Codice Civile. Anatocismo.

1283. Anatocismo.

In mancanza di usi contrari [art. 1834 c.c.], gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza [art. 1282 c.c.], e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.