Art. 14 Codice Civile. Atto costitutivo.

14. Atto costitutivo.

Le associazioni e le fondazioni [art. 12, 28, 33 c.c.; art. 2 disp. att. c.c.] devono essere costituite con atto pubblico [artt. 16, 33, 1350, n. 13, 2699 c.c.].

La fondazione può essere disposta anche con testamento [artt. 587, 600, 786 c.c.; artt. 3, 7 disp. att. c.c.].

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(1) Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del presente capo, sono ora esercitate dalle prefetture o dalle regioni o dalle province autonome competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

(2) Per la sede vedi l'art. 46 c.c.; per il foro generale delle persone giuridiche vedi l'art. 19 c.p.c.; per la capacità processuale vedi gli artt. 75 e 78 c.p.c.; per le notificazioni vedi l'art. 145 c.p.c.