Art. 1456 Codice Civile. Clausola risolutiva espressa.

1456. Clausola risolutiva espressa.

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite [c.c. 973, 1458].

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva [c.c. 1454, 1457, 1517].