Art. 151 Codice Civile. Separazione giudiziale.

151. Separazione giudiziale.

La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole (1).

Il giudice pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio [art. 143 c.c.] (2).

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(1) La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità del combinato disposto dell'art. 151, 1°, c.c. e dell'art. 155, c.c., in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 30 Cost. (con sentenza 6-13 maggio 1998, n. 166)

(2) Art. così sostituito dall'art. 33, L. 19 maggio 1975, n. 151.