Art. 1668 Codice Civile. Contenuto della garanzia per difetti dell'opera.

1668. Contenuto della garanzia per difetti dell'opera. (1)

Il committente può chiedere che le difformità o i vizi [c.c. 1667] siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore [c.c. 1223].

Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto [c.c. 1453, 1455, 1492, 2226].

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(1) Vedi, anche, l'art. 181 disp. att. c.c.