Art. 1669 Codice Civile. Rovina e difetti di cose immobili.

1669. Rovina e difetti di cose immobili.

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta [c.c. 2053; c.p. 676].

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia [c.c. 2946].