Art. 1956 Codice Civile. Liberazione del fideiussore per obbligazione futura.

1956. Liberazione del fideiussore per obbligazione futura.

Il fideiussore per un'obbligazione futura [c.c. 1938, 1958] è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito [c.c. 1461, 1844, 1850, 1872, 1959, 2743].

Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione (1) (2).

-----------------------

(1) Comma aggiunto dall'art. 10, secondo comma, L. 17 febbraio 1992, n. 154, recante norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

(2) Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla garanzia prevista dall'art. 4, D.M. 14 dicembre 2006, n. 310, in materia di obbligazioni bancarie garantite.