Art. 21 Codice Civile. Deliberazioni dell'assemblea.

21. Deliberazioni dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati [art. 2368 c.c.]. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti [art. 2369 c.c.]. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità [art. 22 c.c.] gli amministratori non hanno voto [art. 2373 c.c.].

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [artt. 16, 34, 2365 c.c.; art. 4 disp. att. c.c.].

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione [artt. 29, 30 c.c.; art. 11disp. att. c.c.] e la devoluzione del patrimonio [artt. 28, 31, 32 c.c.] occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.