Art. 29 Codice Civile. Divieto di nuove operazioni.

29. Divieto di nuove operazioni.

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica [art. 27 c.c.] o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima [art. 21 c.c.]. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale [artt. 18, 22, 33, 1292, 2279, 2449 c.c.].