Art. 30 Codice Civile. Liquidazione.

30. Liquidazione.

Dichiarata l'estinzione della persona giuridica [art. 27 c.c.] o disposto lo scioglimento dell'associazione [artt. 21, 34 c.c.], si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice [art. 31 c.c.; art. 11disp. att. c.c.] (1).

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(1) Vedi anche il titolo V della L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) in tema di liquidazione coatta amministrativa.