Art. 36 Codice Civile. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.

36. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche [artt. 12, 600 c.c.] sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione [art. 41 c.c.; artt. 19, 75, 78, 145 c.p.c.].