Art. 662 Codice Civile. Onere della prestazione del legato.
662. Onere della prestazione del legato.
Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi [art. 663 c.c.] ovvero a carico di uno o più legatari [art. 483 c.c.]. Quando il testatore non ha disposto [art. 1173 c.c.], alla prestazione sono tenuti gli eredi [art. 671 c.c.].
Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto [art. 752 c.c.].