Art. 782 Codice Civile. Forma della donazione.

782. Forma della donazione.

La donazione deve essere fatta per atto pubblico [artt. 1350, n. 13, 2699 c.c.], sotto pena di nullità [artt. 1421, 1422, 2725 c.c.]. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio [art. 783 c.c.].

L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore [art. 785 c.c.]. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato [art. 1326 c.c.] al donante [art. 1411 c.c.].

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione [artt. 1328, 1329 c.c.].

[Se la donazione è fatta a una persona giuridica [art. 473 c.c.], il donante non può revocare [art. 1328 c.c.] la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere dall'autorità governativa l'autorizzazione ad accettare [art. 17 c.c.]. Trascorso un anno dalla notificazione senza che l'autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione può essere revocata [art. 2643 c.c.]] (1).

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(1) Comma abrogato dall'art. 13, L. 15 maggio 1997, n. 127, nel testo sostituito dall'art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 192.