DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2022
Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, del 2021, fermo restando quanto disposto
dall'art. 9-sexies, comma 8, del medesimo decreto-legge, nonche'
quanto previsto dagli articoli 7 e 8, del decreto-legge 24 dicembre
2021, n. 221 e dall'art. 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
229, le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte
alle quali, nell'ambito dei servizi e delle attivita' che si svolgono
al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera b), non e' richiesto il
possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art.
9, comma 2, del medesimo decreto-legge, sono le seguenti:
a) esigenze alimentari e di prima necessita' per le quali e'
consentito l'accesso esclusivamente alle attivita' commerciali di
vendita al dettaglio di cui all'allegato del presente decreto;
b) esigenze di salute, per le quali e' sempre consentito
l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e,
comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art.
8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' a
quelle veterinarie, per ogni finalita' di prevenzione, diagnosi e
cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto
dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto
riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e
dall'art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso
dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali,
sociosanitarie e hospice;
c) esigenze di sicurezza, per le quali e' consentito l'accesso
agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie
locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attivita'
istituzionali indifferibili, nonche' quelle di prevenzione e
repressione degli illeciti;
d) esigenze di giustizia, per le quali e' consentito l'accesso
agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari
esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di
denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di
interventi giudiziari a tutela di persone minori di eta' o incapaci,
nonche' per consentire lo svolgimento di attivita' di indagine o
giurisdizionale per cui e' necessaria la presenza della persona
convocata.
2. Il rispetto delle misure di cui al presente articolo e'
assicurato dai titolari degli esercizi di cui all'allegato e dai
responsabili dei servizi di cui al comma 1, lettere b), c) e d),
attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.
3. Il presente decreto acquista efficacia a far data dal 1°
febbraio 2022.
Roma, 21 gennaio 2022
ALLEGATO
Attivita' commerciali di vendita al dettaglio
(art. 1, comma 1, lettera a))
1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non
specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati,
supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di
alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per
animali domestici in esercizi specializzati.
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in
esercizi specializzati.
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati
(farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali
non soggetti a prescrizione medica).
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in
esercizi specializzati.
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per
riscaldamento.
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