Benefici acquisto prima casa e trasferimento della residenza.

Per l'Agenzia delle Entrate tre anni a disposizione per la notifica dell'avviso di liquidazione a partire dalla registrazione dell'atto.



Alla Suprema Corte viene chiesto se, in tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, il termine di tre anni entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve notificare l’avviso di liquidazione, decorra dalla data di stipula dell'atto o da quello di registrazione dello stesso.

Il caso riguarda un contribuente che, a seguito l’acquisto della prima casa, non abbia in seguito provveduto entro il termine di 18 mesi al trasferimento della propria residenza presso tale abitazione al fine di poter godere dei benefici fiscali previsti dall’art. 1, nota 2 bis, comma 1, lett. a), della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Tale norma prevede infatti che il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell'acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l'immobile, entro 18 mesi dall'acquisto, comporta la decadenza dai benefici previsti, decorrendo, in tal caso, a carico dell'amministrazione finanziaria l'emissione dell'avviso di liquidazione dell'imposta ordinaria e connessa soprattassa. 

La Suprema Corte ribadisce, rifacendosi a diversi precedenti (Cass. civ. n. ord. 2527/14, Cass. civ. n. 9776/2009) che il termine triennale di cui all'art. 76, comma 2, del DPR 131/1986 decorre non dalla registrazione dell'atto ma dal momento in cui l'invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e quindi al più tardi dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell'atto.

LA MASSIMA

In tema di benefici fiscali cosiddetta "prima casa", ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 1, nota 2 bis, comma 1, lett. a), della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell'acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l'immobile, entro 18 mesi dall'acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici, decorrendo, in tal caso, a carico dell'amministrazione finanziaria per l'emissione dell'avviso di liquidazione dell'imposta ordinaria e connessa soprattassa, il termine triennale di cui all'art. 76, comma 2, del menzionato decreto, non dalla registrazione dell'atto ma dal momento in cui l'invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell'atto. Cass. civ. n. 28860 del 1 dicembre 2017.

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