Contribuente vittorioso in giudizio ma spese liquidate al di sotto dei minimi tariffari

Il giudice deve fornire una motivazione alla riduzione o eliminazione dell'onorario dell'avvocato



Il contribuente si vede accolto in sede di commissione tributaria il proprio ricorso nei confronti di Equitalia, ma si vede operare quanto alle spese di giudizio una liquidazione complessiva, senza alcuna specificazione, nonchè al di sotto dei minimi tariffari senza fornire alcuna giustificazione e senza neanche l’attribuzione delle spese vive.

Per la Suprema Corte in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe.

La corte di legittimità, richiamando un recentissimo precedente (Cass. civ. ord. n. 2386 del 31/01/2017) ha specificato che, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione.

LA MASSIMA

In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice non può limitarsi a rideterminare le spese esposte dall'avvocato ma deve fornirne una adeguata motivazione. La modifica o la riduzione di voci esposte, pertanto, devono essere motivate al fine di consentite l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe vigenti. Cass. civ.  ord. n. 27274 del 16 novembre 2017

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