Danno alla salute nel corso dell'attività lavorativa: su chi l'onere della prova?
Il lavoratore deve provare l'esistenza del danno e la nocività dell'ambiente di lavoro.
La responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 c.c. è di natura contrattuale.
Ne consegue che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa di demansionamento o dequalificazione, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze, l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.
Cass., Sez. Lav., n. 11777 del 6 maggio 2019.
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La rinuncia al TFR da parte del lavoratore è nulla.
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