Detenere il proprio cane in giardino senza le necessarie cure...cosa si rischia?

Le condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica degli animali domestici integrano il reato di abbandono?



Una sempre maggiore attenzione e tutela per gli amici a quattro zampe è riconosciuta nel corso degli ultimi anni non solo dal legislatore - che ha provveduto ad emanare diverse e significative norme a tutela degli animali – ma anche dalla giurisprudenza.

Un recente caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte è quello di proprietario di un cane condannato in primo grado per il reato ex art. 727 c.p. per aver detenuto il proprio cane (un pastore tedesco) in condizioni incompatibili con la sua natura e di grave sofferenza, omettendo di prestare all'animale le cure di cui necessitava.

In sostanza al proprietario veniva contestato dalla procura di aver lasciato il cane in uno spazio all’aperto (un giardino) senza prestargli le necessarie cure sia intese nel senso igienico-sanitario che sotto il profilo dell’affetto.

Per la corte di piazza Cavour, deve ritenersi ormai pacifico che costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica degli stessi, procurando loro dolore e afflizione.

Nello specifico l’abbandono di animali previsto dall'art. 727 c.p. è senz'altro integrato, secondo i giudici di legittimità, dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note - quali, ad esempio, gli animali domestici - al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali.

LA MASSIMA

Costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica degli stessi, procurando loro dolore e afflizione. 
Integra il reato ex art. 727 c.p. la detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note - quali, ad esempio, gli animali domestici - al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali. Cass. Pen. del 28 giugno 2016 n. 36866;  Conformi: Cass civ. n. 23723/2016, n. 46560/2015, n. 37859/2014, n. 6829/2014, n. 49298/2012

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