E’ risarcibile il danno patrimoniale alla casalinga priva di reddito?

Il giudice può procedere all'accertamento presuntivo del danno patrimoniale liquidandolo con criteri equitativi



Il caso

Una signora – di professione casalinga – rimane coinvolta in un incidente stradale in qualità di trasportata e all’esito del giudizio di primo e secondo grado ottiene il ristoro del risarcimento per l’invalidità permanente così come risultante a seguito di CTU medico-legale, mentre nulla le viene riconosciuto a titolo di danno patrimoniale e di perdita di chances.

Tale decisione della Corte territoriale era dovuta alla mancata prova dello svolgimento di un'attività lavorativa produttiva di reddito da parte della danneggiata, non essendo nemmeno ravvisabili - secondo tale interpretazione - le condizioni per il riconoscimento di un danno da perdita di chance, poiché la stessa, pur non avendo potuto sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione all'albo dei geometri, avrebbe continuato ad essere impedita dai postumi invalidanti permanenti ad intraprendere la carriera di geometra (potendo anche aver scelto di non intraprendere tale carriera) o comunque avrebbe superato l'esame e intrapreso con successo l'attività professionale.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte osserva che in tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale (nella specie era stata riscontrata dal CTU una invalidità permanente pari al 25%) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance.

Tale danno, secondo i giudici di legittimità, va inteso quale danno ulteriore e distinto rispetto a quello da incapacità lavorativa specifica e derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.

Per la corte di piazza Cavour, infatti, laddove sia accertata una elevata percentuale di invalidità permanente, ciò rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue e pertanto il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi.

Come liquidare il danno patrimoniale?

La liquidazione del danno patrimoniale in tal caso può avvenire anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva laddove possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio.

LA MASSIMA

Nella liquidazione del danno, il giudice di merito non può prescindere da un adeguato accertamento prognostico della riduzione della possibilità di guadagno nella sua proiezione futura, limitandosi ad escludere il danno patrimoniale per il solo fatto che al momento del sinistro il danneggiato non svolgeva alcuna attività lavorativa.  Cass. civ. n. 26850 del 14 novembre 2017

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