La parte civile non precisa le proprie conclusioni: č tacita revoca?

E' onere della parte civile allegare i di dati conoscitivi idonei a consentire al giudice penale di effettuare ulteriori accertamenti ai fini della quantificazione del risarcimento.



Può la parte civile nel processo di primo grado non depositare le proprie conclusioni per iscritto e neppure precisarle oralmente?

Su tale quesito è chiamata a rispondere la Suprema Corte, alla quale si rivolge l’imputato condannato oltre che alla pena detentiva anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. Secondo il ricorrente nell’ipotesi in cui la parte civile, seppur costituita, non precisi le proprie conclusioni in un atto scritto né le riporti a verbale ma si limiti ad associarsi alle richieste del PM, in tale caso si verifica una tacita revoca della stessa costituzione di parte civile. Per l’imputato/ricorrente quindi il mancato deposito di conclusioni scritte né la verbalizzazione delle proprie richieste orali relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese, né il richiamarsi alle conclusioni rassegnate nell’atto di costituzione, segnano per la parte civile una revoca tacita della propria costituzione.

La decisione della Cassazione

I giudici di piazza Cavour offrono una interessante ricostruzione delle finalità proprie delle richieste conclusive della parte civile nel processo penale. Infatti mentre le funzioni e le finalità a cui mira il PM con la propria requisitoria sono quelle conseguire le finalità cui è orientato l’esercizio dell’azione penale, vale a dire l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato con l’irrogazione di una pena congrua rispetto al fatto accertato. La parte civile, invece, articola le proprie richieste in rapporto allo scopo cui mira l’esercizio dell’azione civile nel processo penale, ovvero quello di vedere riconosciuta la responsabilità civile dell’imputato per il danno cagionato alla persona offesa con il fatto di reato. Da ciò deriva l’onere di allegazione di dati conoscitivi idonei a consentire al giudice penale di effettuare tale ulteriore accertamento.

La Corte di legittimità, rifacendosi a diversi anche recenti precedenti sul punto (Cass. pen. n. 34922/2016; n. 29675/2016; n. 4492/2015; n. 12550/2015) ha ribadito che si ha revoca della costituzione della parte civile solo qualora la parte civile non precisi in alcun modo le sue conclusioni nella fase della discussione, neppure richiamandosi alle conclusioni presentate all’atto della costituzione: vi è difetto, infatti, di una traccia dei termini in cui le stesse sono state formulate, sia nell’ipotesi in cui le stesse non vengano cristallizzate per iscritto, sia nel caso in cui non siano neppure verbalizzate le richieste orali relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese.

La Corte di Cassazione conclude quindi confermando che si ha revoca implicita della costituzione di parte civile nel caos in cui la formulazione, nel giudizio di primo grado, di conclusioni orali consista nella richiesta "di condanna degli imputati come richiesto dal pubblico ministero", senza alcun richiamo alle conclusioni scritte già depositate, documentanti la richiesta risarcitoria avanzata.

LA MASSIMA

La costituzione di parte civile deve intendersi come tacitamente revocata per omessa presentazione delle conclusioni né per iscritto né oralmente poichè la semplice espressa adesione alle richieste del Pubblico Ministero non è omologabile alla formulazione delle richieste conclusive ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 523 cpp.  Cass. pen. n. 9936 del 5 marzo 2018.

Fai una domanda