Praticante avvocato: quando si travalica il limite dell'esercizio abusivo della professione forense?

Gli atti che creano oggettive apparenze di un'attività professionale integrano il reato ex art. 348 c.p.? Cass. pen. n. 7630 del 17 febbraio 2017.



Se il praticante avvocato non ancora abilitato al patrocinio fa sottoscrivere ai clienti quietanze ed attestazioni di pagamento e riceve acconti in denaro esercita la professione di avvocato abusivamente?

Per il Tribunale di merito e per la Corte d’Appello si, in quanto tali attività rappresentano in sostanza un’attività tipica della professione legale.

Ovviamente di contrario avviso è il praticante avvocato, il quale ricorre in Cassazione ritenendo di non aver mai compiuto atti tipici della professione forense ma di essersi limitato a seguire la vicenda che opponeva la famiglia di una persona deceduta ad una Compagnia Assicuratrice ma per conto dell’avvocato titolare dello studio presso il quale svolgeva la pratica forense.

La corte di piazza Cavour rispolvera precedenti non troppo recenti ma univoci (S.U. n. 11545 del 2011 e Cass. Pen. n. 646 del 2013) affermando che l'attività svolta dal praticante avvocato – nello specifico tenere i contatti con la compagnia assicuratrice, far firmare quietanze all'esito di trattative stragiudiziali- sia, nel suo complesso, tipica della professione forense. Infatti il reato di esercizio abusivo di una professione previsto dall’art. 348 c.p. prevede il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorchè lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.

LA MASSIMA

 Integra il delitto previsto e punito dall'art. 348 c.p., il compimento senza titolo di atti che, sebbene non attribuito singolarmente in via esclusiva ad una determinata professione, siano, tuttavia, univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. Cass. pen. n. 7630 del 17 febbraio 2017; Conformi: S.U. n. 11545/2011; Cass. pen. n. 646/2013.

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