Vaccinazioni obbligatorie: l'indennizzo in che misura è dovuto?

’assegno reversibile per quindici anni già previsto e determinato nella misura di cui alla tabella B, deve inoltre essere cumulato, a richiesta, con un assegno



I genitori esercenti la potestà sul figlio chiedevano nei confronti del Ministero della Salute e della Regione Lombardia, il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, in conseguenza della patologia ("cerebellite immunoimmediata con lieve ritardo delle acquisizioni psicomotoria") contratta a seguito di vaccinazioni (antipolio, anti DTP, antiepatite B e antimorbillosa).

Il Tribunale, previa chiamata in giudizio dell'Azienda Sanitaria locale accoglieva (parzialmente) la domanda e condannava il Ministero alla corresponsione dell'indennizzo quantificato sulla base dei valori previsti dalla sesta categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa con rivalutazione ed interessi, mentre non riconosceva anche un assegno una tantum, pari al 30% dell'indennizzo, dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo stesso.

La Corte di appello di Milano, decidendo sul gravame proposto confermava la decisione di primo grado.

La tematica del risarcimento del danno da vaccinazioni obbligatorie che abbiamo portato a patologie irreversibili è disciplinata dalla L. 25 luglio 1997, n. 238, che, integrando la precedente disciplina ha, all'art. 1, ha così previsto:

"L'indennizzo di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla L. 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dalla L. 2 maggio 1984, n. 111, art. 8.

L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato”.

Per la Corte di Cassazione tale indennizzo deve essere integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita.

Ai soggetti di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 del predetto articolo.

Dunque per i giudici di legittimità per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie è previsto, oltre all'indennizzo di cui all'arti della Legge 210/92, un assegno una tantum, pari al 30% dell'indennizzo, dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo stesso.

Tale legge, infatti, prevede chiaramente che il suddetto assegno una tantum spetti a chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica e nel disporre che lo stesso debba essere liquidato, "per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo" (principale), con i criteri forfettari di cui alla L. 25 luglio 1997, n. 238, art. 1, comma 2, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria (cfr. Cass. 7 luglio 2000, n. 9138).

LA MASSIMA

Per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, deve riconoscersi, oltre all'indennizzo di cui all'arti della Legge 210/92, un assegno una tantum, pari al 30% dell'indennizzo, dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo stesso. Cass. civ. sez. lav. n. 3545 del 23 febbraio 2016. 

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