Vendita di automobili usate: la clausola "vista e piaciuta" esclude la garanzia per vizi?

La clausola deve essere limitata ad una accettazione del bene con tutti quegli eventuali vizi riconoscibili ictu oculi. Cass. n. 212014 del 19 ottobre 2016.



La clausola deve essere limitata ad una accettazione del bene con tutti quegli eventuali vizi riconoscibili ictu oculi, nonchè, se vi sia stata concreta possibilità di farlo, con tutti i vizi che avrebbero potuto essere riconoscibili con una diligente disamina del bene, mentre non può ricomprendere anche l'accettazione dei vizi occulti, perchè, ove così fosse, si determinerebbe uno squilibrio ingiustificato del sinallagma contrattuale.

La vicenda ha inizio con l’acquisto di una autovettura usata presso un rivenditore, il quale al momento della sottoscrizione del contratto aveva assicurato che l'autovettura era in buone condizioni e che non aveva mai subito incidenti e non presentava alcun vizio.

Nel medesimo giorno in cui era stata conclusa la compravendita, l’acquirente aveva rilevato delle rumorosità generate dal mezzo spinto a velocità autostradale, cosicchè aveva provveduto a far visionare l'autovettura ad una officina convenzionata, la quale aveva rilevato qualcosa di anomalo e successivamente aveva comunicato che la rumorosità era dovuta alla rottura dell'avantreno anteriore non derivante da urto e per la relativa riparazione chiedeva una somma di Euro 2.850,00 più IVA.

L'acquirente provvedeva quindi a denunciare al venditore, il quale in giudizio eccepiva in primis la tardività della denuncia per vizi ai sensi dell'art. 1495 cod. civ. e nel merito deduceva che l'auto aveva oltre mille Km in più rispetto a quelli che aveva al momento dell'acquisto e che il danno non era presente alla data in cui era avvenuta la vendita.

La questione sottoposta alla Suprema Corte è se l'acquisto di un veicolo usato con la clausola vista e piaciuta escluderebbe, tout court, l'operatività della garanzia di cui all'art. 1490 c.c.

La garanzia disciplinata dall'art. 1490 c.c. è operante anche nei casi di vendita di cose mobili usate, dovendo rimanere il vizio della cosa, ed, in particolare, il vizio occulto preesistente alla conclusione del contratto, ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso. Inoltre anche nei casi di vendita di beni usati (quale una autovettura usata) i contraenti nell'ambito della loro autonomia contrattuale possono derogare alla disciplina legale della garanzia per vizi della cosa venduta, con l'inserimento nel contratto di apposita clausola, ammessa dall'art. 1490 c.c., comma 2, e debitamente approvata per iscritto ex art. 1341 c.c., comma 2.

La Suprema Corte, rifacendosi ad un precedente specifico sul punto, afferma che la garanzia per i vizi della cosa oggetto della compravendita è esclusa dalla clausola "vista e piaciuta" - la quale ha lo scopo di accertare consensualmente che il compratore ha preso visione della cosa venduta - qualora si tratti di vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede.

La clausola quindi non può riferirsi ai vizi occulti, che si manifestano dopo i normali controlli eseguiti ante acquisto, soltanto dopo l'uso del bene compravenduto.

Nè potrebbe essere diversamente, giacche la espressione "vista", se priva di precisazioni rafforzative, inequivocabilmente allude solo ai vizi agevolmente riscontrabili dall'acquirente a primo esame.

Ed ancora secondo i giudici di legittimità tenuto conto anche dei principi fondamentali che governano l'istituto del contratto, la buona fede e l'equità del sinallagma contrattuale, sarebbe incongruo ritenere che quella clausola possa sollevare il venditore dalla garanzia per i vizi occulti.

Piuttosto, quei principi inducono a ritenere che quella clausola vada limitata ad una accettazione del bene con tutti quegli eventuali vizi riconoscibili ictu oculi, nonchè, se vi sia stata concreta possibilità di farlo, con tutti i vizi che avrebbero potuto essere riconoscibili con una diligente disamina del bene, mentre non può ricomprendere anche l'accettazione dei vizi occulti, perchè, ove così fosse, si determinerebbe uno squilibrio ingiustificato del sinallagma contrattuale.

Il venditore di vettura usata, pertanto, è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta "nello stato come vista e piaciuta" e, ciò, a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile ad opera del venditore, ma, esclusivamente, a vizi di costruzione del bene venduto.

LA MASSIMA

 Il venditore di vettura usata è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta "nello stato come vista e piaciuta" e, ciò, a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile ad opera del venditore, ma, esclusivamente, a vizi di costruzione del bene venduto. Cass. civ. n. 21204 del 19 ottobre 2016. Conforme: Cass. civ. n. 3741/1979 

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