Il professionista risponde del mancato versamento in suo favore delle ritenute d'acconto?
E' il sostituto d'imposta a dover rispondere del mancato versamento delle ritenute d'acconto su prestazioni eseguite a proprio favore
Il caso
Il professionista propone appello alla Commissione Tributaria Regionale avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale che aveva rigettato il ricorso per la rettifica del reddito inerente prestazioni professionali, in particolare con riferimento agli importi a titolo di ritenuta d’acconto dei quali non aveva fornito documentazione comprovante l’effettivo versamento da parte del sostituto d’imposta. Il professionista in appello censurava la decisione del giudice di primo grado il quale aveva ritenuto legittimo il recupero a tassazione, ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. 600/73, di ritenute di acconto esposte nella dichiarazione dei redditi e corrispondenti a compensi professionali, compensi in realtà non percepiti, ignorando la documentazione prodotta, e la successiva denuncia in rettifica, e considerando inutile perchè mera scrittura privata senza data certa l’atto di transazione intercorso con il beneficiario delle prestazioni che riconosceva di non averle retribuite.
La decisione della CTR
Per la Commissione Tributaria Regionale l’appello merita accoglimento l'appello perchè il professionista/contribuente non era tenuto a rispondere del mancato versamento delle ritenute d'acconto, da lui indicate nella dichiarazione come corrispondenti ai compensi fatturati, ma che avrebbero dovute essere corrisposte all’erario dal sostituto d’imposta, dal momento che la componente positiva del reddito è costituita dal compenso dichiarato al netto della corrispondente ritenuta fiscale.
Nel richiedere a chi espone nella dichiarazione fiscale redditi sottoposti all’origine a ritenuta di imposta la somma corrispondente alla ritenuta che non risulti versata dal costituto d’imposta, l’ufficio sottoporrebbe il contribuente a doppia tassazione perchè il percettore del compenso esposto nella fattura lo ha già avuto decurtato dell’acconto di imposta che l’erogatore del compenso avrebbe dovuto direttamente versare al fisco.
In caso di inadempienza, conclude la CTR, l’ufficio è legittimato invece ad escutere il sostituto di imposta che non ha provveduto al versamento. Nè può porsi a carico del dichiarante la mancata documentazione dell’avvenuto versamento della ritenuta d’acconto, che a lui non compete, in specie quando il professionista sarebbe già stato penalizzato dalle ulteriori conseguenze fiscali per aver denunciato componenti di reddito non percepite.
LA MASSIMA
Il professionista non è tenuto a rispondere del mancato versamento delle ritenute di acconto, da lui indicate nella dichiarazione come corrispondenti ai compensi fatturati, ma che avrebbero dovute essere corrisposte all’erario dal sostituto d’imposta, dal momento che la componente positiva del reddito è costituita dal compenso dichiarato al netto della corrispondente ritenuta fiscale. CTR L'Aquila n. 840/2/17 del 9 ottobre 2017.
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