La cancellazione della società dal registro delle imprese è in realtà un fenomeno successorio!

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese: i rapporti attivi e passivi di estinguono? Trib. Lucca n. 96 del 20 gennaio 2015.



Ai sensi dell'art. 2495 c.c. ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

  • All'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta?

?No, la Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina il fenomeno successorio.

L'immediata e diretta conseguenza è che con riferimento alle obbligazioni, queste si trasferiscono ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili dei debiti sociali.

Afferma la Corte che : "in base al suddetto fenomeno anche i diritti e i beni si trasferisono ai soci in regime di comproprietà indivisa, non però le mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, nè i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione nel bilancio di liquidazione avrebbe richiesto un'attività ulteriore, giudiziale o extragiudiziale, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato" (Cass. Sez. Un. n. 6070 del 12 marzo 2013). 

E' vero che la cancellazione della società di persone nel registro delle imprese ne determina l'estinzione, privandola altresì della capacità di stare in giudizio, tuttavia è operante un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendenti societate, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente.

In tale evenienza i soci subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all'ente estinto, determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapproto sostanziale. (cfr. Cass. 6 novembre 2013 n. 24955).

 

LA MASSIMA

A seguito della riforma del diritto societario del 2003, l'art. 2495 c.c. prevede che alla cancellazione della società dal registro delle imprese si realizzi una fattispecie estintiva dell'ente giuridico, ed in conseguenza del fatto estintivo si verifichi un fenomeno di tipo successorio, tale che i rapporti attivi e passivi di titolarità dell'ente non si estinguano, ma si trasferiscano in capo ai soci. Tale principio subisce una deroga in caso di mere pretese o di diritti di credito incerti od illiquidi non inclusi nel bilancio di liquidazione della società estinta; in tali casi la società che, nel corso del giudizio diretto all'accertamento di un preteso credito, si cancelli dal registro delle imprese, rinuncia a far valere la propria pretesa creditoria, né essa potrebbe essere azionata da parte dei soci, non verificandosi i presupposti del richiamato fenomeno successorio. Trib. Lucca n. 96 del 20 gennaio 2015; conf. Cass. Sez. Un. n. 6070 del 12 marzo 2013; Trib. Savona 13 agosto 2013.

DOMANDE E RISPOSTE

  • Il principio di cui all'at. 2495 c.c. trova applicazione anche in caso di consorzi esterni?

?Sì, la giurisprudenza ha chiarito che il principio secondo il quale, ai sensi dell'art. 2495, secondo comma c.c. la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società anche in presenza di credito insoddisfatti e di rapproti di altro tipo non definiti, trova applicazione anche nei confronti di consorzi con attività esterna ed anche in riferimento alle cancellazioni intervenute in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma.

  • E' ammissibile l'azione giudiziaria intrapresa dalla società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese?

?Deve esserre dichiarata inammissibile l'azione giudiziaria intrapresa dalla, o esercitata contro la, società estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese. Se l'estinzione avvenga in pendenza di giudizio, questo verrà interrotto ai sensi deagli artt. 299 e ss. c.p.c. e potrà proseguire o essere riassunto da parte o nei confronti dei soci. 

  • E' ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore della società che sia stata cancellata dal registro delle imprese?

?Deve ritenersi inammissibile il Ricorso per Cassazione proposto dal liquidatore di una società che sia stata cancellata dal registro delle imprese in epoca posteriore alla data suddetta, difettando la stessa di legittimazione sostanziale e processuale, trasferitasi automaticamente ai soci ex art. 110 c.p.c., sia stato dichiarato o no l'evento interruttivo, nel processo in corso, dal difensore della società. (Cass. Sez. Un. n. 6070 del 12 marzo 2013, conf. Cass. Sez. Un. n. 4060 del 22 febbraio 2010; Cass. n. 8596 del 9 aprile 2013, Cass. n. 9110 del 6 giugno 2012). 

CONSULTA ANCHE:

Cancellazione dal registro delle imprese ed estinzione immediata delle società  di persone. Cass. civ. 07 febbraio 2012 n. 1677.

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