Acquisto di beni di consumo e garanzia legale.

L’acquisto di beni da parte del consumatore e del professionista con partita iva: la diversa operatività della garanzia.



La garanzia legale.

Nell’acquisto di beni di consumo è prevista la c.d. garanzia legale, ovvero quella di cui ha diritto il consumatore direttamente dal venditore il risponde di ogni "difetto di conformità al contratto di vendita".

Tale garanzia ha effetto laddove il consumatore riscontri una differenza tra le caratteristiche dichiarate di un prodotto e quelle proprie dell'articolo acquistato.

Si tratta in sostanza di una garanzia per i difetti di conformità o vizi di mancanza di caratteristiche promesse e riguarda un problema che ha caratterizzato il bene fin dall'origine, quindi già dal momento di uscita dalla fabbrica di produzione.

In questa ipotesi il consumatore ha diritto a richiedere l'intervento della garanzia legale e avrà due anni di tempo dall’acquisto così come previsto dall’art. 132 del Codice del Consumo.

La garanzia commerciale.

La garanzia c.d. commerciale è una forma di garanzia che si differenzia da quella legale in quanto ha la finalità di assicurare il buon funzionamento del prodotto, non garantendo pertanto l'assenza di vizi originari sul bene, ma che non si presentino difetti per effetto dell'uso protratto nel tempo.

In questa forma di garanzia la durata è più limitata essendo infatti di soli dodici mesi, fatte salve alcune specifiche eccezioni volute dal produttore che può aumentare la stessa per un periodo di tempo maggiore con indicazione evidenziata in fattura o sul certificato di garanzia del bene.

Tale garanzia non opera se il difetto o il danno è stato provocato da un utilizzo non conforme del prodotto, per fare qualche esempio se il bene è stato oggetto di riparazioni da parte di personale non specificamente indicato dal produttore stesso, o se il danno o il difetto derivano da fattori esterni al prodotto (caduta, infiltrazioni di liquidi, utilizzo di componenti chimiche o meccaniche esterne al bene).

Un importante termine da ricordare è quello entro il quale l’acquirente deve esercitare il suo diritto, deve infatti denunciare il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha constatato il difetto.

La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia, pertanto con la sostituzione integrale del prodotto o di una sua componente non decorre un nuovo termine di garanzia che rimarrà sempre quello originario.

Acquisti da parte di consumatori e di professionisti.

E’ necessario chiarire la distinzione tra le due categorie.

Consumatore è chiunque acquisti beni per proprio uso personale, indipendentemente dall’attività economica, professionale o imprenditoriale svolta.

Professionista è invece colui che acquista un bene per la propria attività imprenditoriale o professionale: si pensi al pc utilizzato dal professionista nel proprio studio, lo smartphone utilizzato da un lavoratore autonomo per la propria attività, ecc.

La distinzione non è solo una mero formalismo teorico ma ha anche dei rivolti concreti sull’acquisto, in quanto il codice del consumo stabilisce che la garanzia è di 2 anni solo per gli acquisti effettuati dal consumatore, mentre per gli acquisti effettuati dai professionisti la garanzia c.d. legale è di un solo anno, salvo la possibilità offerta dal venditore di una estensione (di 1 o 2 anni) previo pagamento di una somma al momento dell’acquisto.

Acquistare come consumatore o come professionista?

La possibilità di scegliere è in realtà riservata al solo professionista che è al contempo anche consumatore, mentre al contrario quest’ultimo può non essere anche professionista.

Il professionista che procede con la richiesta di emissione di fattura a seguito di un acquisto, ha da un lato il vantaggio di scaricare fiscalmente tale acquisto, proprio perché tale bene è inerente alla sua attività professionale, ma per altro verso si vedrà la garanzia legale ridotta a soli 12 mesi in luogo dei canonici 24 mesi riconosciuti dalla legge per i “consumatori”.

Pertanto è certamente opportuna una preliminare valutazione sulla effettiva convenienza di scaricare fiscalmente il bene acquisto piuttosto che conservare una garanzia di 24 mesi non richiedendo l’emissione di fattura, valutazione certamente soggettiva ma anche da rapportare al costo sostenuto per l’acquisto e all’eventuale successivo costo per le riparazioni e le sostituzioni fuori garanzia.

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