IVASS: regolamento su investimenti e attivi a copertura delle riserve tecniche.

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PROVVEDIMENTO 6 giugno 2016 Regolamento recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche. G.U. n. 148 del 27 giugno 2016.



L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha varato un provvedimento, pubblicato il 27 giugno 2016, avente ad oggetto il regolamento in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche in tema di esercizio dell'attività assicurativa ed in tema di investimenti.

  • A quali imprese di applica?

Il Regolamento allegato in calce si applica:

a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;

b) alle imprese che esercitano esclusivamente l'attivita' di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;

c) alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

d) alle ultime societa' controllanti italiane di cui all'art. 210, comma 2 del Codice, limitatamente alle disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II.

  • Quali sono i principi generali che segue l'impresa nella gestione degli investimenti?

L'impresa definisce, in funzione della natura, della portata e della complessita' dei rischi inerenti all'attivita' aziendale svolta, politiche di investimento sull'intero patrimonio coerenti con il principio della persona prudente.

Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del profilo di rischio delle passivita' detenute, in modo tale da assicurare la continua disponibilita' di attivi sufficienti a coprire le passivita', nonche' la sicurezza, la qualita', la liquidita' e la redditivita' del portafoglio nel suo complesso, provvedendo ad una adeguata diversificazione e dispersione degli stessi.

La politica degli investimenti e' coerente con la strategia definita dall'impresa, nonche' con le politiche di gestione dei rischi adottate dalla stessa, avuto particolare riguardo alla politica di gestione delle attivita' e delle passivita', alla politica di gestione del rischio di liquidita' e alla politica di gestione del rischio di concentrazione.

Nel definire la politica degli investimenti, l'impresa tiene conto della propria propensione al rischio, dei livelli di tolleranza al rischio e della possibilita' di identificare, misurare, monitorare e gestire i rischi connessi a ciascuna tipologia di attivita'.

Adottando le proprie decisioni in materia di investimenti, l'impresa tiene conto dei rischi correlati agli investimenti senza affidarsi soltanto al fatto che il rischio sia correttamente considerato nei requisiti patrimoniali.

La politica degli investimenti e' adottata tenendo conto che gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono essere adeguati alla natura dei rischi e delle obbligazioni assunte e alla durata delle passivita', e nel migliore interesse di tutti i contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, tenuto conto dei requisiti previsti dalla Parte III del presente regolamento.

Nel caso sussista un conflitto di interessi nell'attivita' di investimento, l'impresa o il soggetto che gestisce il portafoglio di attivita' dell'impresa assicura che l'investimento sia effettuato nel miglior interesse di tutti i contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative.

La politica degli investimenti include la definizione del piano di attivita' per la concessione di finanziamenti previsti dall'art. 38, comma 2, del Codice.

  • Quali funzioni ha l'organo amministrativo?

Nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all'art. 2381 del codice civile, l'organo amministrativo definisce, con la delibera di cui all'art. 8, le politiche connesse alla gestione degli investimenti previste dagli articoli 5, 6 e 7, e ne valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza in relazione alla complessiva attivita' svolta dall'impresa, alla tolleranza al rischio e al livello di patrimonializzazione posseduto.

L'organo amministrativo assicura, anche con riguardo alle attivita' esternalizzate, la conformita' della gestione patrimoniale e finanziaria dell'impresa alle politiche connesse alla gestione degli investimenti e dei rischi adottate, alle leggi e ai regolamenti.

L'organo amministrativo richiede che i sistemi impiegati forniscano accurate e tempestive analisi sulle esposizioni al rischio derivanti dalle scelte d'investimento effettuate, avuto particolare riguardo a:

a) derivati e strumenti finanziari con caratteristiche o effetti analoghi;

b) finanziamenti diretti previsti dall'art. 38, comma 2, del Codice;

c) cartolarizzazioni rilevanti e cartolarizzazioni di finanziamenti concessi a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, della legge 30 aprile 1999 n. 130;

d) attivita' di investimento occasionali qualora comportino un rischio significativo ovvero un cambiamento del profilo di rischio;

e) altri attivi complessi.

L'organo amministrativo richiede di essere informato, secondo cadenze fissate in base alla complessita' della gestione del portafoglio, sulle esposizioni e sui rischi degli investimenti, e che gli siano riferite con tempestivita' le criticita' piu' significative, inclusa l'esistenza di potenziali conflitti di interesse, impartendo le direttive per l'adozione di misure correttive.

L'informativa e' resa attraverso l'impiego di una reportistica adeguata, che permetta una corretta valutazione dell'effettivo livello di rischio cui e' esposta l'impresa.

Specifica e separata evidenza e' fornita con riguardo:

a) all'esposizione complessiva in derivati, e in altri strumenti finanziari con caratteristiche o effetti analoghi;

b) alle concessioni di finanziamenti, con indicazione delle esposizioni complessive verso singoli debitori, dell'esposizione complessiva di portafoglio e con evidenza di crediti problematici;

c) alle posizioni verso cartolarizzazioni rilevanti e verso cartolarizzazioni di finanziamenti concessi a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130;

d) alle operazioni di investimento occasionali, con indicazione dell'impatto sul profilo di rischio dell'impresa;

e) agli altri attivi complessi;

f) alle esposizioni individuali di importo rilevante, tenuto conto delle correlazioni con gli altri strumenti finanziari in portafoglio.

  • Quali sono i poteri d'intervento dell'IVASS??

L'IVASS valuta che l'attuazione del piano di cui all'art. 14 rispetti nel continuo le condizioni di cui all'art. 14, comma 2. 2. In particolare l'IVASS tiene conto:

a) con riferimento alla condizione di cui all'art. 14, comma 2, lettera b), delle misurazioni di assorbimento di capitale per i finanziamenti diretti oggetto di valutazione; 

b) con riferimento alla condizione di cui all'art. 14, comma 2, lettera c), del livello della permanenza temporale dell'interesse economico trattenuto dalla banca o dall'intermediario finanziario eventualmente coinvolto nel piano, ovvero della sussistenza dei presidi richiesti per la gestione e il controllo del rischio di credito qualora l'impresa non si avvalga del supporto di una banca o di un intermediario finanziario.

All'esito delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2, l'IVASS puo' imporre all'impresa condizioni o limiti quantitativi all'attivita' in finanziamento pari o inferiori a quelli previsti nel successivo art. 16, ovvero puo' inibire l'utilizzo di tali investimenti.

  • Quali sono i limiti di investimento?

L'impresa investe i propri attivi in finanziamenti diretti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese nel limite massimo del 5% del totale degli investimenti, e comunque nel rispetto dei limiti previsti per ciascuna tipologia di finanziamento disciplinata dal comma 2.

Sono esclusi dall'applicazione dei limiti i mutui e i prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado, o da garanzie bancarie o assicurative rappresentate da fideiussioni che prevedono la clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni», o da altre idonee garanzie statali prestate da enti locali territoriali.

I finanziamenti e i mutui e prestiti di cui al comma 1 rilasciati dall'impresa di assicurazione nei confronti di soggetti controllati, controllanti, partecipati o partecipanti, anche in via indiretta, e i finanziamenti che si configurano come crediti deteriorati - ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272/2008 e successive modifiche/integrazioni - non sono posti a copertura delle riserve tecniche in quanto non assicurano il rispetto dei principi di cui all'art. 4.

I finanziamenti di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti tipologie:

A) finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ed in possesso di tutte le caratteristiche sulla qualita' dei prenditori e sul rapporto con l'intermediario. Tali attivi sono ammessi entro il limite massimo del 5% del totale degli investimenti.

Sono compresi in questa tipologia i finanziamenti i cui prenditori sono individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico bancario, e che possiedono inoltre le seguenti caratteristiche:

a) la banca o l'intermediario finanziario trattenga fino alla scadenza dell'operazione un interesse economico nell'operazione pari ad almeno il 50% del finanziamento concesso, trasferibile anche ad un'altra banca o intermediario finanziario, e sia titolare di diritti non superiori a quelli dell'impresa di assicurazione nei confronti dei prenditori dei finanziamenti, con riguardo al pagamento degli interessi e alla restituzione del capitale;

b) i finanziamenti siano concessi a soggetti dotati di elevato merito creditizio;

c) il bilancio dell'impresa destinataria del finanziamento sia certificato da parte di una societa' di revisione debitamente autorizzata.

B) Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle sole caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti. Tali attivi possono essere detenuti entro il limite massimo del 2,5% del totale degli investimenti.

Sono compresi in questa tipologia i finanziamenti i cui prenditori sono individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico bancario che rispettano le caratteristiche di cui al punto a) della precedente tipologia A), ma che non presentano una o entrambe le caratteristiche di cui ai punti b) e c) della precedente tipologia A).

C) Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti ed al rapporto con l'intermediario.

Tali attivi possono essere detenuti entro il limite massimo del 1% del totale degli investimenti. Sono compresi in questa tipologia i finanziamenti per i quali i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico bancario che tuttavia non presentano le caratteristiche di cui ai punti a), b) e c) della precedente tipologia A).

D) Finanziamenti diretti non selezionati da una banca o da un intermediario finanziario. Tali attivi possono essere detenuti nei limiti indicati dal provvedimento autorizzativo dell'IVASS di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Sono compresi in questa categoria i finanziamenti per i quali l'impresa esercita in via autonoma l'attivita' di individuazione dei prenditori.

Il valore del singolo finanziamento non supera, per la quota di pertinenza dell'impresa, il 20% del patrimonio netto dall'ultimo bilancio approvato dell'impresa destinataria del finanziamento.

Il valore del singolo finanziamento non supera, per la quota di pertinenza dell'impresa di assicurazione, l'1% del totale degli investimenti.

 In circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'IVASS puo' autorizzare l'investimento in finanziamenti diretti entro limiti piu' ampi di quelli indicati nei precedenti commi.

Tale autorizzazione:

a) e' subordinata all'approvazione del piano di cui all'art. 13, comma 2;

b) e' concessa nel limite massimo complessivo dell'8% del totale degli investimenti e del 2% del totale degli investimenti con riferimento al valore del singolo finanziamento.

L'autorizzazione di cui al comma 4 e' rilasciata dall'IVASS avuto riguardo a:

a) la capacita' dell'impresa di valutare e gestire il rischio connesso all'investimento prospettato dall'impresa;

b) la coerenza con i limiti fissati dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e);

c) il grado di coerenza degli investimenti con gli impegni derivanti dalle riserve tecniche;

d) la salvaguardia del patrimonio, anche in un'ottica di medio-lungo periodo.

Ai fini del calcolo degli importi di cui ai commi precedenti, l'impresa tiene conto del valore degli investimenti dei quali sopporta il rischio (Investments other than assets held for index-linked and unit-linked contracts) risultante dall'applicazione, alla data di redazione del piano, delle regole di valutazione di cui all'art. 35-quater del Codice.

IN ALLEGATO IL TESTO INTEGRALE DEL REGOLAMENTO. 

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