Ticket di parcheggio esposto in modo non corretto: no alla sanzione...e le spese di giudizio?

Ticket di parcheggio esposto in modo non corretto: no alla sanzione, si alla compensazione delle spese di giudizio. Cass. Civ. n. 8282 del 27 aprile 2016.



Carissimi,

segnalo un interessante sentenza sul ticket da esporre per il pagamento della sosta auto.

L'esposizione sul sedile anteriore anzichè sul cruscotto può comportare la contestazione della violazione da parte dell'operatore addetto a vigilare?

Se l’utente non renda visibile il ticket di pagamento della sosta auto, perché lo posiziona sul sedile anteriore anziché sul cruscotto dove poteva essere meglio visibile dall’esterno, ciò non può comportare la contestazione di violazione da parte dell’operatore addetto a vigilare.

La Corte di Cassaione, con sentenza n. 8282 del 27 aprile 2016, chiarisce che la non corretta esposizione nell’abitacolo del ticket di pagamento del parcheggio non può essere motivo di sanzionabilità, ciò in quanto tale comportamento non può essere assimilato alla mancanza di titolo abilitante alla sosta.

La sentenza n. 8282 del 27 aprile 2016 risulta particolarmente interessante in quanto affronta due aspetti:

a) l’opposizione ad una sanzione amministrativa per violazione del C.d.S. per la non corretta esposizione del tagliando di pagamento sulle c.d. “strisce blu”;

2) la compensazione delle spese operate dal Giudice.

Riguardo al primo punto la Suprema Corte afferma che la non corretta esposizione nell’abitacolo del ticket di pagamento del parcheggio non può essere motivo di sanzionabilità, ciò in quanto tale comportamento non può essere assimilato alla mancanza di titolo abilitante alla sosta.

Pertanto anche qualora l’utente non renda visibile il ticket di pagamento, perché come nel caso in esame era stato posizionato sul sedile anteriore anziché sul cruscotto dove poteva essere meglio visibile dall’esterno, ciò non può comportare la contestazione di violazione da parte dell’operatore addetto a vigilare.

Ma per altro verso proprio il comportamento dell’utente di non aver favorito la visibilità del tagliando dall’esterno, porta a dover considerare comunque corretto l’operato del vigile che, proprio per difetto dell’utente, non aveva potuto verificare l'assolvimento dell'obbligo di pagamento del parcheggio.

Ciò comporta che in caso di opposizione alla sanzione amministrativa, il Giudice, accolta l’opposizione, possa legittimamente decidere per la compensazione delle spese di giudizio ravvisando che la mancata adeguata esposizione del tagliando non possa legittimare la contestazione della violazione ma al contempo tale condotta non può consentire di individuare un errore o negligenza riferibile al vigile e di conseguenza alla Autorità amministrativa.

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