Basta con l’abbandono di animali.

Vademecum informativo: urliamo il nostro NO all’abbandono di animali.



Carissimi,

Vi ringrazio per le numerose lettere che quotidianamente affollano la mia posta.

Per avere un filo diretto con tutti voi ho deciso di dedicare una sezione del portale che curerò personalmente con alcune delle problematiche che mi sottoponete.

Questa settimana ho pensato di approfondire un tema importante che sta a cuore a noi tutti, amici degli animali, prendendo spunto dalla domanda di un caro lettore che, passando accanto ad una macchina, con il sole alto d’agosto, cercava di tranquillizzare da fuori un cagnolino che abbaiava in grave stato di affaticamento respiratorio…per fortuna è stato tutto risolto positivamente perché il proprietario, che stava arrivando, si è apprestato a fornire acqua e coccole al dolcissimo cagnolino.

La domanda di Fabio è questa: risponde del reato di abbandono di animali una persona che lascia chiuso in auto un cane per lungo tempo ad elevate temperature?

E’ bene precisare innanzitutto che l’art. 727 c.p. sancisce che “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”.

L’art. 727 c.p. è a tutela del sentimento comune di pietà verso gli animali punendo l’incrudelimento e le torture e non l’uccisione degli stessi, oppure aver cagionato la morte attraverso atroci e gravi sofferenze fisiche.

E’ stata inoltre la Legge 20 luglio 2004 n. 189 ad introdurre il Titolo IX-bis rubricato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”:

- Art. 544 bis – uccisione di animali;

- Art. 544 ter – maltrattamento di animali;

- Art. 544 quater – spettacoli o manifestazioni vietati;

- Art. 544 quinquies – divieto di combattimenti tra animali;

- Art. 544 sexies – confisca e pene accessorie.

Gli animali, tutelati dalla norma, sono autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psicofisica.

La giurisprudenza ha più volte chiarito che il reto di abbandono di animali di cui all’art. 727 c.p. è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze che sono incompatibili con la loro natura.

La sentenza della Corte di Cassazione penale del 17 dicembre 2014 n. 6829 ha ritenuto ad esempio penalmente rilevante la custodia di un cavallo in un vano seminterrato angusto, alto meno di due metri e pieno i escrementi, tale da costringerlo a stare con la testa ed il collo continuamente abbassati e a limitarne la possibilità di movimento.

L’art. 727 c.p. sanziona non la semplice detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura ma richiede che le stesse siano produttive di gravi sofferenze.

Quindi sì al caro Fabio rispondo che la persona che lascia chiuso in auto un cane per lungo tempo ad elevate temperature risponde del reato di abbandono di animali ai sensi dell’art. 727 comma 2 c.p. in quanto il suo malessere è condizione assolutamente intuibile con il senso comune. La prova della sofferenza grave di cui all’art. 727 comma 2 c.p. in casi come questo non necessita di ulteriore prova: il malessere del cagnolino non necessita di visite specialistiche e/o perizie ad hoc, essendo nozioni di comune conoscenza divulgate in occasione anche di recenti fatti di cronaca, nelle quali, da episodi analoghi, sono scaturiti eventi drammatici.

La Corte di Cassazione ha ritenuto configurabile il reato di maltrattamento di animali, escludendo efficacia scriminante all'utilizzo, consentito dalla l. n. 157 del 1992, nell'esercizio della caccia di allodola imbracata e legata con una cordicella che le consenta di levarsi in volo per poi ricadere bruscamente perché trattenuta dal legaccio: infatti il reato di cui all’art. 727 c.p. è integrato tutte quelle volte in cui le condotte sono atte a procurare agli animali strazio, sevizie o comunque detenzioni incompatibili con la loro natura, anche se esse non siano incluse tra le pratiche venatorie vietate dalla legge n. 157 del 1992. (Cfr. Cass. pen. 07 ottobre 2014 n. 950).

Infatti è opportuno specificare che nella pratica venatoria l’utilizzo dell’uccello è lecito solo quando l’animale sia regolarmente imbracato e non si sottoponga la fune a violenti strattonamenti, ma si limiti a tirarla tanto quanto basta per fare alzare in volo l’animale e per assecondarne il rientro nel punto di partenza, senza infliggergli in alcun modo dolore. In conclusione, il reato di abbandono di animali comprende tutti quei comportamenti dell'uomo che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, anche attraverso condizioni di custodia non solo incompatibili con la natura dello stesso ma anche produttive di gravi sofferenze.

  • Abbandono di animali: il reato può anche essere colposo?

Sì, la giurisprudenza ha più volte chiarito, soprattutto dopo la legge 20 luglio 2004 n. 189, che la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura può essere commessa anche per semplice colpa e quindi non è una contravvenzione necessariamente dolosa. Ad esempio, il reato è stato ravvisato a carico in un imputato cui era stato addebitato il fatto dell’aver tenuto il proprio cane legato a una catena corta, senza acqua né cibo, circondato da mosche, con ferite alle orecchie e in apparente stato di abbandono (Cass. pen. 25 giugno 2014 n. 41362).

Infatti il reato di cui all’art. 727 c.p. può essere commesso anche per semplice colpa. La Corte di Cassazione ha ravvisato il reato di cui all’art. 727 c.p. in caso di sovraffollamento di un canile ritenendo quindi legittimo il sequestro preventivo di un canile in cui gli animali erano ospitati in misura superiore ai limiti consentiti dalla legislazione regionale.

Ed ancora, la Corte ha ritenuto configurabile ai fini dell’adozione di una misura cautelare reale il reato di cui all’art. 727 comma 2 c.p. nel caso in cui si addebiti all’imputato di avere detenuto in cattività alcuni delfini senza l’osservanza di prescrizioni dettate dal D.M. n. 469/2001 relative alle dimensioni minime delle vasche in cui gli animali dovevano essere tenuti ed al volume minimo di acqua di cui dovevano disporre. (Cass. pen. 27 marzo 2014 n. 39159).

In generale è possibile affermare che integrano il reato di abbandono di animali, quei maltrattamenti consistenti in comportamenti, anche colposi, di abbandono e incuria tali da offendere la sensibilità psico fisica degli animali quali autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell’uomo.

  • Il trasporto di animali a bordo di un autovettura o di un veicolo può configurare la condizione di sofferenza di cui all’art. 727 c.p.?

Ai fini della sussistenza dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 727 c.p. è sufficiente l'accertamento di un'obiettiva condizione di sofferenza degli animali connessa alle complessive modalità della detenzione. Tale sofferenza non può trovare giustificazione nel trasporto degli animali a bordo di un veicolo in quanto questa stessa attività costituisce di per sé una condizione contraria alla natura dell'animale.

Onde evitare che tale situazione si riveli del tutto incompatibile, si impone una maggiore attenzione al fine di ridurre al minimo i disagi per l'animale. Il reato di abbandono di animali comprende tutti quei comportamenti dell'uomo che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, anche attraverso condizioni di custodia non solo incompatibili con la natura dello stesso ma anche produttive di gravi sofferenze.

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 727 c.p. non si richiede la sussistenza della volontà dell'agente di infierire sull'animale, né che questo riporti delle lesioni fisiche, ma é sufficiente che esso subisca dei patimenti; l'abbandono non consiste in una totale interruzione di ogni accudimento, bastando un'omissione dei doveri di custodia e cura gravanti sul soggetto agente (Cass. n. 5971 del 10 ottobre 2012).

DOMANDE E RISPOSTE

  • Cosa si intende per abbandono di animali?

La nozione di abbandono di animali è da intendersi non solo come precisa volontà di abbandonare definitivamente l'animale, ma anche come il non prendersene più cura, ben consapevoli dell'incapacità dell'animale di non poter più provvedere a sé stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone. Il concetto di abbandono, come delineato dall'art. 727 c.p., implica semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una delle variabili possibili in aggiunta al distacco volontario vero e proprio.

  • L’utilizzo di collare elettronico integra il reato di cui all’art. 727 c.p.?

Sì, l'utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra il reato di cui all'art. 727 c.p., concretizzando una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale. (Cass. n. 38034 del 20 giugno 2013). 

Il collare elettronico è incompatibile con la natura del cane: esso si fonda sulla produzione di scosse o altri impulsi elettrici che, tramite un comando a distanza, si trasmettono all'animale provocando reazioni varie. 
Trattasi in sostanza di un addestramento basato esclusivamente sul dolore, lieve o forte che sia, e che incide sull'integrità psicofisica del cane poiché la somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i riflessi ed indurlo tramite stimoli dolorosi ai comportamenti desiderati produce effetti collaterali quali paura, ansia, depressione ed anche aggressività. 

  • Risponde del reato di cui all’art. 727 c.p. il proprietario che abbia affidato il cane ad un canile privato determina l’abbandono l’aver sospeso i pagamenti e non aver ritirato il cane?

In tema di abbandono di animali, il proprietario che abbia affidato il cane ad un canile privato che si sia contrattualmente obbligato alla sua cura e custodia, potrà eventualmente rispondere di abbandono nel caso di sospensione dei pagamenti o di mancato ritiro solo quando sia concretamente prevedibile - per l'inaffidabilità o la mancanza di professionalità del canile affidatario - che questa situazione determini l'abbandono del cane da parte del canile.
Chi trasporta cani per un lungo viaggio all'interno del bagagliaio di un'autovettura, senza infliggere agli animali lesioni o sevizie, risponde della contravvenzione di abbandono di animali e non del delitto di maltrattamento di animali.

  • Detenere uccelli in gabbie anguste integra il reato di cui all’art. 727 c.p.?

Sì, il detenere uccelli in gabbie anguste piene di escrementi integra il reato di cui all’art. 727 comma 2 c.p. poiché l’assoluta impossibilità del volo è incompatibile con la natura degli uccelli.

  • E’legittimo il comportamento del Comune che fissa il divieto assoluto di uso di animali in spettacoli circensi?

La vigente normativa in materia di circhi equestri e spettacoli viaggianti - l. 18 marzo 1968 n. 337, art. 1 - riconosce espressamente la funzione sociale dei circhi equestri e ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo, stabilendo, inoltre, al successivo art. 9, l'obbligo, per le amministrazioni comunali, d'individuare adeguati spazi, nell'ambito dei loro territori, per l'installazione degli impianti e per l'esibizione degli spettacoli circensi, mancando invece alcun divieto d'impiego, in detti spettacoli, di animali appartenenti a diverse specie, con conseguente quanto palese illegittimità dell'ordinanza sindacale che contrasti con tale specifica e vigente disciplina nazionale in materia di spettacoli circensi: infatti, se è pacifico il potere dell'ente locale di disciplinare e vigilare, nell'esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria, sulle condizioni d'igiene e sicurezza pubblica in cui si svolga l'attività circense e su eventuali maltrattamenti di animali, sanzionati anche penalmente dall'art. 727 c.p., non esiste, in contrasto, una norma legislativa che attribuisca allo stesso il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli ed anzi un simile intervento si pone in palese contrasto con la l. n. 337 del 1968, che tutela il circo nella sua dimensione tradizionale, implicante anche l'impiego degli stessi. (TAR Bologna n. 470 del 04 luglio 2012).

  • Quale rapporto intercorre tra le fattispecie contemplate dal Titolo IX bis del libro II del c.p. inserito dalla Legge 20 luglio 2004 n. 189 e le condotte di cui all’art. 727 c.p.?

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, sussiste un rapporto di continuità normativa tra le nuove fattispecie contemplate dal Titolo IX bis del libro II del cod. pen., inserito dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, e le condotte prima contemplate dall'art. 727 cod. pen. (contravvenzione che oggi punisce il solo abbandono di animali), sia con riferimento al bene protetto sia per l'identità delle condotte. 

Il maltrattamento di animali, prima disciplinato come contravvenzione dall’art. 727 c.p., è divenuto delitto ai sensi dell’art. 544 bis e ss. c.p. mentre l’attuale norma contenuta nell’art. 727 c.p., introdotta sempre della l. 1 agosto 2004 n. 189, art. 1, comma 3, contempla esclusivamente l’abbandono di animali. Il nuovo delitto, che si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale, che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, come nel caso in esame, senza necessità, si differenzia dall’art. 638 c.p. così come modificato dalla l. 20 luglio 2004, art. 1, comma 2, che ha introdotto l’inciso "salvo che il fatto costituisca più grave reato" e che stabilisce che "chiunque, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire seicentomila".

Detta disposizione è contenuta nel titolo tredicesimo del libro secondo del codice penale, avente ad oggetto i delitti contro il patrimonio, in cui il bene protetto è la proprietà privata dell’animale, sicché, pur potendo coincidere l’elemento oggettivo con quello descritto nell’art. 727 "ante novellam" e nell’attuale 544 ter c.p., muta l’elemento soggettivo, costituito, nel reato di cui all’art. 638 c.p., dalla coscienza e volontà di produrre, senza necessità, il deterioramento, il danneggiamento o l’uccisione di un animale altrui e nel quale, diversamente dalla contravvenzione di cui all’art. 727 "ante novellam" e dal delitto di cui all’art. 544 ter c.p., che tutela il sentimento per gli animali, è tutelato l’animale come un bene patrimoniale e, pertanto, la consapevolezza dell’appartenenza di esso ad un terzo soggetto, parte offesa, è un elemento costitutivo del reato. (Cass. pen. n. 24734 del 26 marzo 2010). 

  • Il reato di cui all’art. 727 c.p. può essere commesso anche dal semplice detentore dell’animale?

Il reato di cui all'art. 727 c.p., detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, può essere commesso non soltanto dal proprietario degli animali, ma da chiunque li detenga anche occasionalmente. 

  • In capo al proprietario dell’animale sottoposto a sevizie è configurabile un danno morale?

Sì, connesso al reato di maltrattamento di animali, in capo al proprietario dell'animale sottoposto a sevizie è configurabile un danno morale determinato dal vincolo affettivo esistente. 

  • Fino a che punto i mezzi e gli strumenti utilizzati per addestrare gli animali devono considerarsi leciti?

 I mezzi e strumenti utilizzati per addestrare gli animali o correggerne il carattere comportamentale devono considerarsi leciti fino al punto in cui il loro uso non superi il mero e realistico effetto deterrente incidendo sulla sensibilità dell'animale e non generi nello stesso il superamento della soglia della reattività al dolore. Il fatto che l'animale sia di proprietà del soggetto agente non costituisce scriminante ma, anzi, la circostanza può essere valutata in senso sfavorevole al reo. 

  • Il tiro al piccione è attività sportiva penalmente rilevante?

No,   il c.d. tiro al piccione costituisce un'attività sportiva penalmente non rilevante ai sensi dell'art. 727 c.p. purché ai volatili di allevamento non vengano inflitte sofferenze non giustificate dalle usuali e necessarie modalità di svolgimento dell'attività sportiva. 

  • Integrano il reato di maltrattamenti di animali il giuoco della cattura delle anatre e del maiale unto?

Integrano il reato di maltrattamenti di animali i giuochi così detti della cattura delle anatre e del maiale unto, consistenti il primo nella caccia ad alcune anatre chiuse dentro un recinto, ed il secondo nella cattura di un suino dal corpo spalmato di sostanza grassa, in quanto cagionano uno stato di collasso cardiocircolatorio nelle bestie e comunque comportano il patimento di dolori fisici. 

  • Gli esperimenti eseguiti a fine scientifico in quale caso costituiscono reato?

Gli esperimenti eseguiti a fine scientifico costituiscono reato non quando siano eseguiti fuori dai luoghi all'uopo destinati, sibbene in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Un reparto universitario di chirurgia sperimentale non può considerarsi luogo pubblico o aperto al pubblico, in quanto esso è certamente quello destinato al compimento di determinati esperimenti a scopo scientifico. Le ipotesi di cui all'art. 727 c.p. si realizzano con una condotta specifica ed accompagnata dall'elemento psicologico consistente nella coscienza e nella volontà di incrudelire verso animali. 

La vivisezione sui cani e sui gatti è normalmente vietata, salvo che sia ritenuta indispensabile per esperimenti di ricerca scientifica e non sia assolutamente possibile avvalersi di animali di altra specie. L'animale sottoposto a vivisezione (da praticarsi in anestesia) deve essere sacrificato dopo l'esperimento (e prima che sia cessato l'effetto dell'anestetico) se ricorrono le condizioni indicate dalla legge. Ove l'esperimento sia materialmente condotto in modo difforme dalle modalità prescritte, lo sperimentatore incorre nel delitto di cui all'art. 727 c.p. per eccesso colposo nell'esercizio del diritto alla ricerca scientifica tutelato dalla Costituzione. 

Quindi sì al caro Fabio rispondo che la persona che lascia chiuso in auto un cane per lungo tempo ad elevate temperature risponde del reato di abbandono di animali ai sensi dell’art. 727 comma 2 c.p. in quanto il suo malessere è condizione assolutamente intuibile con il senso comune.

La prova della sofferenza grave di cui all’art. 727 comma 2 c.p. in casi come questo non necessita di ulteriore prova: il malessere del cagnolino non necessita di visite specialistiche e/o perizie ad hoc, essendo nozioni di comune conoscenza divulgate in occasione anche di recenti fatti di cronaca, nelle quali, da episodi analoghi, sono scaturiti eventi drammatici. 

                                                                                                                                                     Avv. Liliana Rullo

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