Art. 1122 ter Codice Civile. Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni.

1122 ter. Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni (1).

Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136.

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 18 giugno 2013.