Art. 1495 Codice Civile. Termini e condizioni per l'azione.

1495. Termini e condizioni per l'azione.

Il compratore decade dal diritto alla garanzia [art. 2964 c.c.], se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti [art. 2965 c.c.] o dalla legge [artt. 1490, 1511, 1512, 1522, 1745 c.c.].

La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.

L'azione si prescrive [art. 2946 c.c.], in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia [artt. 1442, 1449 c.c.], purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna [art. 1497, 1667 c.c.] (1).

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(1) Vedi anche l'art. 172 disp. att. c.c.