Art. 2052 Codice Civile. Danno cagionato da animali.
2052. Danno cagionato da animali.
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale [c.p. 672], sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito [c.c. 1218, 1256].