Art. 2292 Codice Civile. Ragione sociale.

2292. Ragione sociale.

La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale [c.c. 2295, n. 2, 2326, 2463, 2473, 2515, 2563, 2564, 2567].

La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto [c.c. 2285] o defunto [c.c. 2284], se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono [c.c. 2565].

Focus giurisprudenziale

La ragione sociale di s.n.c. deve comprendere il prenome del socio indicato per esteso e non solamente con una sua abbreviazione. Tribunale Udine sez. II, 3 giugno 2019

In tema di società in nome collettivo, il cambiamento del legale rappresentante e la modifica della ragione sociale avvenuti nel corso del processo non comportano la trasformazione della società in un diverso soggetto giuridico.Cassazione civile sez. II, 6 settembre 2017, n.20839

In tema di società di persone, la modifica della persona dei soci e della ragione sociale non comporta l'estinzione della società e la nascita di un nuovo soggetto, costituendo le società di persone soggetti di diritto distinti dai soci e, come tali, centri autonomi d'imputazione di situazioni giuridiche ad esse immediatamente riconducibili.Cassazione civile sez. II, 27 agosto 2014, n.18409

L'inserimento nella ragione sociale di una società in nome collettivo del cognome di uno dei soci, identico a quello di un altro imprenditore operante da più tempo nello stesso settore e nello stesso ambito geografico e dunque idoneo a creare confusione, non può essere giustificato dall'art. 2292 c.c., perché tale disposizione non obbliga a inserire nella ragione sociale il cognome di tutti i soci.Tribunale Bologna, 6 marzo 2014

Ai fini della validità della procura alle liti rilasciata per una società in nome collettivo, è sufficiente, oltre alla specificazione della ragione sociale (contenente, ai sensi dell'art. 2292, cod. civ., il nome di almeno un socio), l'indicazione della persona fisica del conferente, la cui qualità di socio si presume, salva prova contraria, agli effetti dell'art. 2298 cod. civ.Cassazione civile sez. II, 21 febbraio 2014, n.4212

La società in nome collettivo, deve agire, ai sensi dell'art. 2292, c.c., con una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci, in osservanza di un generale principio di verità ed affidamento dei terzi che, come è noto, possono agire per la tutela dei loro diritti nei confronti di tutti i soci illimitatamente responsabili (sia pure con il "beneficium excussionis" ex art. 2304, c.c.). Pertanto, l'utilizzo del nome T. nella ragione sociale, è legittimo, essendo imposto dalla legge, risultando essere il cognome dei soci della stessa società. D'altronde, ai sensi dell'art. 21, comma 1, c.p.i., i titolari di diritti di marchi d'impresa registrati non possono vietare a terzi, nell'esercizio dell'attività d'impresa, l'uso del loro nome ed indirizzo.Tribunale Bari sez. V, 3 marzo 2010, n.756

Se all'acquirente di un'azienda l'uso della ditta viene consentito solo temporaneamente, il diritto dell'alienante nondimeno si estingue se questi non esercita più attività di impresa e l'acquirente può appropriarsi a titolo originario del segno distintivo ormai dismesso (nel caso concreto, al trasferimento della ditta viene assimilata la conservazione, nella ragione o denominazione sociale, del nome di un socio che abbia alienato la propria partecipazione.Tribunale Alba, 8 febbraio 2006

Si tiene nel debito conto l'osservanza dell'art. 21 l. marchio e dell'art. 2563 c.c. in relazione all'art. 2292 c.c. se si inibisce di usare il nome patronimico nella ragione sociale ma si consente il permanere della dicitura "Omissis" che riveste la funzione, da un lato, di tutelare l'interesse pubblico all'individuazione di almeno uno dei soci della società e, dall'altro, di assicurare con l'imprenditore l'utilizzo del proprio nome nell'espletamento della propria attività.Cassazione civile sez. I, 11 ottobre 2002, n.14483

La procura, conferita al difensore dall'amministratore di una società di persone "per ogni stato e grado della causa", è valida anche per il giudizio di appello e resta tale anche se l'amministratore, dopo il rilascio della procura e prima della proposizione dell'impugnazione, è cessato dalla carica ed è intervenuta modifica della ragione sociale.Cassazione civile sez. I, 17 settembre 2001, n.11635

La variazione della ragione sociale di una società in nome collettivo costituisce una modificazione dell'atto costitutivo e come tale necessita a norma dell'art. 2252 c.c. del consenso unanime di tutti i soci. Pertanto, deve ritenersi fondato, nell'ambito del controllo di legittimità formale che la legge affida all'ufficio del registro delle imprese, il rifiuto del Conservatore del registro imprese di procedere all'iscrizione dell'intervenuta modificazione della ragione sociale in seguito alla dichiarazione di recesso per giusta causa ex art. 2285 c.c., in assenza di un atto in cui sia stato consacrato il consenso di tutti i soci.Tribunale Modena, 13 agosto 1997

Il disposto dell'art. 2292 c.c. in relazione all'art. 6 c.c. non consente l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo di una s.n.c. nella cui ragione sociale sia stata omessa l'indicazione anche del prenome di almeno uno dei soci.Tribunale Vicenza, 6 ottobre 1984