Art. 1425 Codice Civile. Incapacitą delle parti.
1425. Incapacità delle parti.
Il contratto è annullabile [artt. 1234, 1276, 1445, 1462, 1471, n. 2 c.c.] se una delle parti era legalmente incapace di contrattare [artt. 2, 3, 322, 414, 1441, 1442, 1443, 1444, 1939 c.c.].
E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere [artt. 427, 428, 1191 c.c.; art. 32 c.p.].