Art. 2770 Codice Civile. Crediti per atti conservati o di espropriazione.

2770. Crediti per atti conservativi o di espropriazione. (1)

I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi [c.p.c. 671] o per l'espropriazione di beni immobili [c.p.c. 555] nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi [c.c. 2746, 2749, 2856, 2905, 2911].

Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche [c.c. 2808, 2889, 2890; c.p.c. 792, 795].

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(1) Vedi l'art. 39, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale; il D.M. 7 giugno 1973 (Gazz. Uff. 23 luglio 1973, n. 187) sul pagamento dell'imposta di bollo. Limitatamente ai procedimenti civili relativi all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, vedi la L. 30 luglio 1990, n. 217, che istituisce il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti e il D.M. 3 novembre 1990, n. 327 (Gazz. Uff. 14 novembre 1990, n. 266). La Corte costituzionale, con sentenza 19 febbraio-4 marzo 1992, n. 84 (Gazz. Uff. 11 marzo 1992, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost.

Focus giurisprudenziale sull'art. 2770 c.c.

Ratio del privilegio riconosciuto dall'art. 2770 c.c.

Il disposto dell'articolo 2770 del codice civile, laddove prevede l'ammissione in privilegio delle spese di giustizia fatte, per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili, nell'interesse comune dei creditori, implica il compimento di una valutazione da parte del giudice circa l'utilità o meno della spesa per la massa dei creditori, da riferirsi all'attitudine, anche solo potenziale e non effettiva, dell'atto a riuscire vantaggioso alla massa dei creditori partecipanti all'esecuzione, individuale o collettiva. Il giudice, pertanto, non può arrestarsi alla constatazione dell'effettiva sussistenza di una voce di spesa rientrante nelle ipotesi previste dalla norma, ma deve valutare i riflessi che l'iniziativa processuale ha avuto rispetto al tornaconto della generalità dei potenziali creditori. La ratio del privilegio riconosciuto dalla norma in parola a seguito dell'iniziativa assunta in sede esecutiva è quella di assicurare, tramite la collocazione in sede privilegiata del credito per spese di giustizia del pignorante, l'interesse dell'intero ceto creditorio a conservare, tramite l'applicazione della disciplina dell'articolo 2913 del codice civile, la destinazione del bene immobile staggito al soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori, rendendo inefficace l'eventuale alienazione a terzi.Cassazione civile sez. I, 10 febbraio 2020, n.3020

L'ammissione in privilegio delle spese di giustizia fatte, per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili, « nell'interesse comune dei creditori », implica il compimento di una valutazione da parte del giudice circa l'utilità o meno della spesa per la massa dei creditori, da riferirsi all'attitudine, anche solo potenziale e non effettiva, dell'atto a riuscire vantaggioso alla massa dei creditori partecipanti all'esecuzione, individuale o collettiva; il giudice pertanto non può arrestarsi alla constatazione dell'effettiva sussistenza di una voce di spesa rientrante nelle ipotesi previste dalla norma, ma deve valutare i riflessi che l'iniziativa processuale ha avuto rispetto al tornaconto della generalità dei potenziali creditori.Cassazione civile sez. I, 10 febbraio 2020, n.3020

In tema di privilegio ex art. 2770 c.c., stante la sua finalità di assicurare l'interesse dell'intero ceto creditorio, tramite l'applicazione della disciplina dell'art. 2913 c.c., alla conservazione dell'immobile staggito al soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori (anche intervenuti dopo la trascrizione dell'atto di disposizione), la presenza di una precedente iscrizione ipotecaria sul bene non rende inutile l'iniziativa esecutiva assunta dal creditore pignorante rispetto agli interessi del ceto creditorio, né impedisce che tale vantaggio si propaghi, in virtù del disposto dell'art. 2913 c.c., anche agli altri creditori, garantendo il loro eguale diritto al soddisfacimento dei propri crediti sui beni del debitore.Cassazione civile sez. I, 10 febbraio 2020, n.3020

Il disposto dell'art. 2770 c.c., laddove prevede l'ammissione in privilegio delle spese di giustizia fatte, per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili, "nell'interesse comune dei creditori", implica il compimento di una valutazione da parte del giudice circa l'utilità o meno della spesa per la massa dei creditori, da riferirsi all'attitudine, anche solo potenziale e non effettiva, dell'atto a riuscire vantaggioso alla massa dei creditori partecipanti all'esecuzione, individuale o collettiva.Cassazione civile sez. I, 10 febbraio 2020, n.3020

Le spese di giustizia, per beneficiare della tutela privilegiata ai sensi dell'art. 2770 c.c., devono soddisfare un duplice requisito; essere riconducibili ad atti utili per la massa dei creditori e deve trattarsi di atti senza i quali il ceto creditorio – nel suo complesso – non avrebbe la possibilità di soddisfarsi sui beni del debitorie. L'azione revocatoria ordinaria, seppure presupposto dell'azione esecutiva, risulta per sua natura finalizzata ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto (nel caso di specie, la costituzione di fondo patrimoniale) con riferimento al solo soggetto che agisce in revocatoria, inefficacia dell'atto destinata a manifestarsi con riferimento al solo credito vantato dall'attore in revocatoria e posto a fondamento della stessa azione revocatoria. Appare pertanto evidente come non sussistano tutte le condizioni necessarie e sufficienti (utilità degli atti per la massa dei creditori/imprescindibilità di tali atti per la tutela dei diritti dei creditori) previste dalla norma di riferimento per ottenere il riconoscimento del privilegio invocato.Tribunale Busto Arsizio sez. II, 2 gennaio 2020

In sede di ammissione allo stato passivo, le spese sostenute dal creditore istante nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, in quanto sorte successivamente all'apertura del concorso dei creditori e, pertanto, inidonee ad integrare un credito concorsuale, non possono godere del privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., perché tali cause di prelazione concernono le spese relative all'apertura dell'esecuzione singolare o collettiva. Cassazione civile sez. I, 11 settembre 2019, n.22725

Quando il Curatore sceglie di subentrare nell’esecuzione immobiliare pendente nei confronti del fallito, a mente dell’art. 107, comma 6,  l.fall., il giudice dell’esecuzione deve limitarsi a proseguire la vendita secondo le norme del c.p.c. e ad assegnare il ricavato al Fallimento non potendo derogarsi per l’effettuazione del riparto alla disciplina in materia d'accertamento del passivo. Le spese dell’originario creditore procedente nell’ambito del processo d’esecuzione proseguito dal Curatore, sono assistite in sede fallimentare dal beneficio della prededuzione ex art. 2770 c.c. in quanto effettuate nell’interesse della massa dei creditori.Tribunale Mantova, 5 luglio 2018

Sono collocabili in privilegio soltanto le spese di giustizia strumentali all'espropriazione forzata immobiliare e rientrano in questa previsione tutte e solo le spese sostenute funzionali alla liquidazione dei beni oggetto della procedura.Tribunale Mantova, 26 febbraio 2018