Art. 809 Codice Civile. Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità .

809. Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità.

Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769 [artt. 1236, 1237, 1411, 1862, 1875, 1920 c.c.], sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine [art. 801 c.c.] e per sopravvenienza di figli [art. 803 c.c.] nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni [art. 803 c.c.] per integrare la quota dovuta ai legittimari [artt. 553, 554, 555, 557, 564 c.c.].

Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell'articolo 770 e a quelle che a norma dell'articolo 742 non sono soggette a collazione.