Art. 809 Codice Civile. Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità .
809. Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità.
Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769 [artt. 1236, 1237, 1411, 1862, 1875, 1920 c.c.], sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine [art. 801 c.c.] e per sopravvenienza di figli [art. 803 c.c.] nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni [art. 803 c.c.] per integrare la quota dovuta ai legittimari [artt. 553, 554, 555, 557, 564 c.c.].
Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell'articolo 770 e a quelle che a norma dell'articolo 742 non sono soggette a collazione.
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La donazione indiretta consiste nell'elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico descritto nell'art. 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce l'arricchimento animo donandi del destinatario della libertà medesima
Art. 786 Codice Civile. Donazione a ente non riconosciuto.
[La donazione a favore di un ente non riconosciuto [art. 12 c.c.] non ha efficacia [art. 1418 c.c.], se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento [artt. 14, 15, 600, 2964 c.c.]. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'articolo 782 [art. 473 c.c.; art. 2, 3 disp. att. c.c.].
Art. 785 Codice Civile. Donazione in riguardo di matrimonio.
La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio [art. 782, 784 c.c.], sia dagli sposi tra loro [art. 774 c.c.], sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio [artt. 80, 437, 777, 805 c.c.].
Art. 782 Codice Civile. Forma della donazione.
La donazione deve essere fatta per atto pubblico [artt. 1350, n. 13, 2699 c.c.], sotto pena di nullità [artt. 1421, 1422, 2725 c.c.]. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio [art. 783 c.c.].
Art. 779 Codice Civile. Donazione a favore del tutore o protutore.
È nulla la donazione [artt. 799, 1418, 1421 c.c.] a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo [artt. 388, 590, 1471, n. 3 c.c.;art. 137 disp. att. c.c.].
Art. 776 Codice Civile. Donazione fatta dall'inabilitato.
La donazione fatta dall'inabilitato [art. 774 c.c.], anche se anteriore alla sentenza di inabilitazione [art. 421 c.c.] o alla nomina del curatore provvisorio [art. 419 c.c.], può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio di inabilitazione [art. 712 c.p.c.].
Art. 775 Codice Civile. Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere.
La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta [art. 591, n. 3 c.c.], può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa [artt. 428, 799 c.c.].
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Quando oggetto del legato o della donazione [artt. 649, 769 c.c.] da ridurre è un immobile [art. 561 c.c.], la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente.
Art. 477 Codice Civile. Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione.
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